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TRANSIZIONE 4.0, CREDITO DI IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI

Avevamo trattato la disciplina del credito di imposta per beni strumentali nuovi in questo articolo. Vediamo in questa sede quali sono le principali modifiche all’agevolazione in commento. Possiamo senz’altro dire che sono tutte positive e questo allo scopo di incentivare sempre di più la trasformazione digitale delle imprese. In sintesi, le previsioni introducono i seguenti cambiamenti:

  1. Vengono potenziate e diversificate le aliquote agevolative
  2. Viene aumentato l’importo delle spese ammissibili e ampliato l’ambito applicativo
  3. Viene anticipata la decorrenza delle modifiche al 16 novembre 2020.

Credito di imposta per beni strumentali materiali 4.0

Per comodità espositiva riepiloghiamo le agevolazioni nella seguente tabella. Le percentuali indicate devono essere calcolate sul costo del bene.

  Periodo di investimento

16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021

Periodo di investimento

1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022

Investimenti fino a 2,5 milioni di euro 50% 40%
Investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro 30% 20%
Investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro 10% 10%
Estensione periodo validità Investimenti effettuati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione Investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

 

Credito di imposta per beni immateriali 4.0

In questa tipologia di beni sono incluse anche le spese sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza, per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022. L’aliquota agevolativa è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il periodo di investimento è esteso al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Credito di imposta per beni materiali e immateriali tradizionali.

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021(con possibile estensione al 30 giugno 2022), la misura del credito di imposta è pari al 10% del costo. Nel caso in cui gli investimenti strumentali siano funzionali all’organizzazione di forme di lavoro agile la percentuale del credito è elevata al 15%.

In ogni caso il beneficio è riconosciuto nel limite massimo dei costi ammissibili e cioè:

  • 2 milioni di euro per i beni materiali
  • 1 milione di euro per i beni immateriali

Per gli investimenti effettuati nel 2022 (con possibile estensione fino al 2023), il credito di imposta scende al 6%, sempre nel limite massimo sopra indicato.

 

Modalità di utilizzo del credito di imposta

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (materiali e immateriali), nel caso della tipologia 4.0.

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni, il credito di imposta invece è fruibile in un’unica quota annuale.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Resta fermo l’obbligo di produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o un perito industriale da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se il costo unitario di acquisizione del singolo bene non è superiore ad euro 300.000 può essere predisposta una dichiarazione del legale rappresentante.