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ACQUISTO ALL’INGROSSO DI TABLET, LAPTOP E PC: OBBLIGO DI REVERSE CHARGE

Il reverse charge si applica alle cessioni all’ingrosso di tablet, laptop e Pc anche nel caso in cui il cessionario utilizzi i prodotti acquistati come beni strumentali. In risposta ad un interpello, così si esprime l’Agenzia delle Entrate.

L’istanza di interpello è stata presentata da un nostro cliente, con l’assistenza tecnica del nostro socio Dottor Mauro Pistillo, prospettando una soluzione completamente condivisa dall’Agenzia delle Entrate, DRE Lazio. Prima di presentare nei dettagli il caso, riprendiamo la definizione del meccanismo del reverse charge.
L’art. 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/72, introdotto dal d. lgs. 11 febbraio 2016, n. 24 in attuazione delle Direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, dispone l’applicazione del reverse charge “alle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop, nonché alla cessione di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. Il meccanismo dell’inversione contabile si applica dunque nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio. Nella pratica, i venditori (non al dettaglio) emettono la fattura senza l’addebito dell’imposta, indicando il riferimento normativo dell’art. 17 comma 6 lettera c); gli acquirenti (soggetti passivi) sono obbligati ad integrare il documento ricevuto, applicando l’imposta, e ad annotarlo nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite. L’effetto del meccanismo è la traslazione del carico tributario dal cedente/prestatore al cessionario/committente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo.
Il principio è stato ribadito ed esplicato dalla circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate del 25/05/2016, ove si legge che l’inversione contabile si applica alle “sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio” per le quali il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente.

Il caso
Il nostro cliente, venditore all’ingrosso di pc, riscontrava le richieste provenienti dai propri acquirenti di applicazione dell’IVA nella fattura. In sostanza chiedevano di essere assimilati ai consumatori finali nell’ambito della compravendita, in quanto essi avrebbero utilizzato direttamente i beni acquistati, escludendo gli stessi dell’attività di rivendita.

Soluzione prospettata dal nostro cliente

La soluzione prospettata dal nostro cliente, in disaccordo rispetto alle succitate richieste, prevedeva l’applicazione del meccanismo del reverse charge e dunque l’assolvimento dell’imposta da parte del cessionario in luogo del cedente. Questo in applicazione del combinato disposto della circolare 21/E già richiamata e della risoluzione Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 marzo 2011 che considerano sempre applicabile il reverse charge al caso della commercializzazione dei beni in commento nella fase precedente la vendita al dettaglio.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, condividendo totalmente la soluzione prospettata dal nostro cliente, chiarisce che il meccanismo di inversione contabile deve essere applicato nei casi di compravendita di prodotti informatici nelle fasi di vendita che precedono la commercializzazione al dettaglio. Nessuna influenza esercita la destinazione d’uso (rivendita al dettaglio oppure utilizzo quale bene strumentale) decisa dal cessionario. La stessa risoluzione citata esclude che il cedente possa prendere in considerazione le dichiarazioni del cessionario quando afferma che «non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo IVA». L’Agenzia delle Entrate ribadisce lo stesso concetto nella risposta all’interpello quando afferma che “non è dato riscontrare eccezioni e/o integrazioni rispetto alla regola generale, né tantomeno si rinvia ad un qualunque obbligo di verifica da parte del cedente rispetto alle future intenzioni del cessionario sulla successiva rivendita, o meno, del bene”.

Conclusioni

In conclusione il venditore (non al dettaglio) di questa tipologia di beni continuerà a emettere fattura senza addebito d’imposta e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6, lett. c), DPR 633/1972); il cessionario, soggetto passivo d’imposta, non può essere assimilato ad un utilizzatore finale e dovrà pertanto assolvere all’obbligo di inversione contabile integrando la fattura, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, e annotarla nei registri contabili secondo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.