Menu

 



TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL’ESTERO DELLE PERSONE FISICHE, GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

di Andrea Cieri

I rapporti di lavoro e di collaborazione economica con l’estero si intensificano costantemente, per l’effetto della globalizzazione e per la crescente accessibilità agli spostamenti a lungo raggio. Molto spesso però la motivazione che spinge i concittadini ad affacciarsi all’estero attiene alla ricerca di un sistema fiscale più vantaggioso. Se da una parte una scelta di questo tipo possa essere rispettata e compresa, considerato che la pressione fiscale italiana, attualmente intorno al 50%, è una delle più alte sul palcoscenico internazionale e seconda in Europa (1) , d’altra parte occorre prestare attenzione alle problematiche e ai rischi connessi al trasferimento della residenza fiscale all’estero, sempre più oggetto di attenzione dell’Amministrazione finanziaria, che negli ultimi anni ha potenziato i controlli volti a contrastare il fittizio trasferimento delle residenze finalizzato all’evasione internazionale.

La pianificazione di un trasferimento all’estero richiede un’accurata conoscenza delle norme e per questo è bene affidarsi a professionisti specializzati in fiscalità internazionale al fine di evitare conseguenze spiacevoli non previste.
In questo articolo illustreremo gli step fondamentali che le persone fisiche devono considerare per assicurarsi di trasferire correttamente la propria residenza all’estero.

Definizione di residenza fiscale

Secondo il diritto tributario italiano, sono considerate residenti fiscalmente in Italia le persone che “per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile” (2). Vengono inoltre considerati residenti i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe ed emigrati in Stati a fiscalità privilegiata (3), salvo prova contraria.
La normativa individua tre criteri per determinare la residenza fiscale di un cittadino:
• Iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente;
• Domicilio;
• Residenza (4).

La cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) è un adempimento obbligatorio per il cittadino che intenda trasferire la propria residenza all’estero. Pur essendo un criterio di carattere formale questo passaggio burocratico determina ufficialmente lo status di residenza estera. I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per almeno 12 mesi, devono richiedere l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani Residenti all’Estero (AIRE). Tale iscrizione è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del comune di provenienza.
Vi sono poi i cosiddetti requisiti sostanziali del domicilio e della residenza.
Per “domicilio” (5) si intende la sede principale degli affari e interessi della persona, nonché delle proprie relazioni personali (familiari e sociali) mentre la “residenza” identifica la dimora abituale, luogo nel quale solitamente si abita e si svolge regolarmente la vita personale.
Pertanto mentre il domicilio può prescindere dall’effettiva presenza del cittadino sul territorio interessato (6), la residenza è caratterizzata dalla presenza fisica, sufficientemente stabile e permanente nel tempo.
Si evidenzia che i tre criteri sono tra loro alternativi. Sarà sufficiente il riscontro di uno solo di essi per poter accertare la residenza fiscale del cittadino (7).
Riepilogando, il cittadino che intenda far valer il suo trasferimento all’estero dovrà iscriversi all’AIRE, non risultare domiciliato o residente in Italia per almeno 183 giorni nel corso del periodo di imposta (184 negli anni bisestili) (8) , non necessariamente consecutivi.

Documenti da conservare

Concluso correttamente l’iter burocratico, il contribuente non risulterà più residente in Italia e non sarà pertanto tenuto a dichiarare i propri redditi esteri in Italia. Resterà obbligato, in qualità di non residente, a dichiarare in Italia solamente gli eventuali redditi in denaro o natura qui prodotti (9).
Anche a seguito di una corretta procedura sarà opportuno gestire e conservare una documentazione probatoria, necessaria a dimostrare il trasferimento all’estero nell’eventualità di un accertamento da parte dell’Amministrazione la quale, come detto, agisce con lo scopo di contrastare il fittizio trasferimento finalizzato all’evasione internazionale (10). Sarà comunque l’Amministrazione a dover provare l’effettiva residenza in Italia.
Laddove invece il contribuente intenda spostare la propria residenza in un Paese a fiscalità privilegiata (11), vige una presunzione legale il cui onere probatorio è trasferito a carico del contribuente. In tali casi sarà il cittadino a dover dimostrare, con tutte le carte a sua disposizione, il reale trasferimento della propria residenza.

Si ritiene che la creazione di un fascicolo probatorio sarà sicuramente un ottimo strumento di tutela nei confronti di qualsiasi successiva potenziale richiesta da parte dell’Amministrazione. Tale fascicolo, potrà contenere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Qualsiasi documento attestante l’effettiva dimora nel Paese estero (contratti di locazione o acquisto di immobili ad uso abitativo) così come l’assenza degli stessi in Italia;
• Documenti inerenti la frequenza di corsi o di scuole per sé o per i propri familiari, di frequentazione di circoli, associazioni e quindi l’assenza degli stessi in Italia;
• Rapporti lavorativo continuativi o altre attività lavorative svolte stabilmente nel Paese estero e quindi l’assenza di rapporti dello stesso tipo in Italia;
• Ricevute fiscali, fatture, utenze e altri documenti regolarmente pagati nel Paese estero e movimentazioni di denaro e uso di conti correnti nel Paese estero, quindi l’assenza degli stessi in Italia;
• Contratti di assicurazione e conti correnti bancari esteri movimentati.

 

Note

(1) “Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo” – Documento di ricerca FNC e CNDCEC del 10 ottobre 2020.
(2) Art.2 comma 2 TUIR.
(3) Principio di diritto n.16 del 29 maggio 2019 – Agenzia delle Entrate. L’elenco Black List comprende tutti quei Paesi che prevedono regimi speciali e che presentano un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. Per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata è richiesto uno scostamento del livello di tassazione pari al 50% rispetto a quello nazionale.
(4) La residenza “fiscale” è un concetto ben distinto dalla “residenza” intesa in senso civilistico ed utilizzata dal legislatore fiscale come terzo criterio per l’individuazione della residenza fiscale in Italia del contribuente persona fisica. Se il cittadino è residente nel territorio dello Stato, allora lo è anche fiscalmente.
(5) Art. 43 Codice civile.
(6) La giurisprudenza civile ha affermato in più occasioni che il concetto di domicilio si esplica in una relazione giuridica tra la persona e il luogo, caratterizzata dalla volontà della persona di stabilirne in quel luogo la sede delle sue relazioni e dei suoi interessi, che siano economici, patrimoniali o sentimentali, morali e sociali.
(7) La C.M. n. 304/1997 riporta le linee guida dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria al fine di accertare la residenza fiscale.
(8) C.M. n. 201/1996.
(9) Art.23 Dpr 917/86 Applicazione dell’imposta ai non residenti.
(10) Circ. Agenzia Entrate n. 25/E 2013 sulla prevenzione e contrasto all’evasione.
(11) Art.2 comma 2-bis del TUIR