Menu

 



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL SOSTEGNI BIS, NUOVE OPPORTUNITÀ DA VALUTARE

Il Decreto Sostegni bis, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto ulteriori contributi a fondo perduto con lo scopo di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica tutt’ora in atto.

Contributo confermato in automatico

Ai soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021, giorno di entrata in vigore del decreto, e che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo previsto dal decreto Sostegni, è riconosciuto automaticamente un ulteriore contributo a fondo perduto, nella misura del 100% di quanto già erogato, che sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale già utilizzati. Resta confermata la scelta di chi, precedentemente, ha optato per il credito d’imposta.
Contributo in presenza di calo di fatturato
In alternativa al contributo confermato automaticamente è previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che presentano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019. La conditio sine qua non per ottenere l’agevolazione è la riduzione del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto a quello realizzato dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Alla differenza di fatturato andranno poi applicate percentuali differenti a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo previsto dal primo decreto Sostegni.

Le possibilità per il contribuente

I contribuenti possono limitarsi ad ottenere il riconoscimento integrale ed automatico del contributo ottenuto e calcolato sulla base delle regole fissate dal Decreto Sostegni oppure richiedere il contributo calcolato con le nuove regole fissate dal Decreto Sostegni bis che potrebbe avere un importo maggiorato. Occorrerà confrontare il calo del fatturato dei due periodi, cioè:
1. quello conseguito tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al medesimo periodo del 2019 (analogamente al primo decreto Sostegni);
2. quello conseguito tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto a quello realizzato tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Qualora il calo di fatturato registrato nel secondo arco temporale sia superiore a quello del primo si avrà diritto a un contributo maggiorato, determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, come segue:
• il 60% se ricavi≤€ 100.000;
• il 50% se € 100.000<ricavi≤€ 400.000;
• il 40% se € 400.000<ricavi≤€ 1.000.000;
• il 30% se € 1.000.000<ricavi≤€ 5.000.000;
• il 20% se € 5.000.000<ricavi≤€ 10.000.000.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate scomputerà dal contributo così calcolato quello di cui si è già beneficiato in via automatica.

I contribuenti che non hanno ricevuto il contributo di cui al Decreto Sostegni nel caso in cui abbiano registrato un calo del fatturato, sempre considerando l’ammontare medio mensile, di almeno il 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, determineranno l’ammontare del contributo, utilizzando le seguenti percentuali maggiorate:
• il 90% se ricavi≤€ 100.000;
• il 70% se € 100.000<ricavi≤€ 400.000;
• il 50% se € 400.000<ricavi≤€ 1.000.000;
• il 40% se € 1.000.000<ricavi≤€ 5.000.000;
• il 30% se € 5.000.000<ricavi≤€ 10.000.000.
Questo contributo non potrà essere in ogni caso superiore a € 150.000, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Anche questa fattispecie può essere utilizzata, a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione. I soggetti interessati presentano istanza all’AdE, esclusivamente in via telematica e con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa saranno definiti con relativo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA la suddetta istanza potrà essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

 

Ulteriori contributi a fondo perduto in via di definizione

Per gli stessi soggetti beneficiari della misura appena descritta che presentano un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, spetta un contributo a fondo perduto nella misura massima di € 150.000. Le percentuali da applicare sulla differenza dei risultati 2020/2019 saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Anche per questo contributo sono valide le esenzioni e le regole di utilizzo del precedente, con la differenza che l’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021. Altra peculiarità è che l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Le risorse che dovessero residuare dagli stanziamenti previsti dalle prime due misure appena descritte e quella del primo decreto Sostegni saranno destinate a finanziare l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario o con ricavi e compensi superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel 2019. Le condizioni da soddisfare sono quelle previste dalle misure a cui si riferiscono gli stanziamenti originari mentre le modalità di determinazione dell’ammontare e quelle operative saranno determinate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.