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TENDE DA SOLE E ALTRE SCHERMATURE, IL BONUS AGEVOLA L’ACQUISTO

La legge di Bilancio 2021 ha esteso all’anno in corso la possibilità di fruire del cosiddetto bonus tende da sole, una misura che con l’approssimarsi della stagione estiva potrebbe risultare estremamente appetibile. Si tratta di un’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione fiscale fruibile in caso di acquisto di schermature solari.

L’aliquota applicabile è pari al 50% sul totale delle spese sostenute, fino a un massimo di € 60.000. La detrazione fiscale è fruibile in 10 rate annuali di pari importo.
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura. Inoltre, le schermature solari rientrano tra le spese per le quali è prevista l’applicazione del superbonus 110% come lavoro trainato.

 

Soggetti beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
• le associazioni tra professionisti;
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale, per cui non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute sugli immobili merce, ossia quelli destinati alla vendita.

 

Spese ammissibili

Le spese ammissibili comprendono:
• la fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
• l’eventuale smontaggio e la dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
• la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
• le prestazioni professionali quali, ad esempio, la produzione della documentazione tecnica necessaria o la direzione dei lavori;
• le opere provvisionali e accessorie.
Le schermature (tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci), che devono presentare i requisiti tecnici previsti dalla normativa, devono essere applicate, a protezione di una superficie vetrata, in modo solidale con l’involucro edilizio e quindi non devono essere liberamente montabili e smontabili. Una peculiarità è l’orientamento che deve essere da EST a OVEST, passando per SUD. Per le chiusure oscuranti, invece, sono ammessi tutti gli orientamenti e possono essere in combinazione con vetrate o anche autonome. Nel caso l’intervento sia limitato alla sola sostituzione delle chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente, in modo da conseguire un effettivo risparmio energetico.

 

Documentazione necessaria

La scheda descrittiva dell’intervento deve essere inoltrata, entro i 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere all’ENEA, utilizzando esclusivamente l’apposito sito web (https://detrazioni fiscali.enea.it/). La stessa scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, dovrà essere conservata dal soggetto beneficiario unitamente all’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, che, per gli interventi con data inizio lavori antecedenti il 6 ottobre 2020, può essere sostituita da una certificazione del fornitore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici, alle schede tecniche dei componenti e marcatura CE, con relative dichiarazioni di prestazione e alle attestazioni di prestazioni energetica.
Dovranno essere conservate anche le fatture relative alle spese sostenute – per gli interventi su parti comuni condominiali anche la dichiarazione dell’amministratore di condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condominio, la delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori, la dichiarazione del proprietario di consenso agli stessi – e le contabili dei bonifici parlanti.