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CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE: ESTESO IL PERIODO DI APPLICAZIONE E AMPLIATA LA PLATEA DEI BENEFICIARI

Tra le misure introdotte dal decreto Sostegni bis per contenere gli effetti negativi causati dalle misure di prevenzione messe in pratica per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, c’è la riproposizione di una delle agevolazioni più utilizzate tra quelle introdotte dal decreto Rilancio: il credito d’imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo.
Rispetto alla precedente versione, tuttavia, sono cambiati alcuni parametri.

 

Soggetti beneficiari 

Il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti. Il tax credit è parametrato ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 (fino al 31 luglio 2021 se si tratta di attività turistico ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator che, tra l’altro, sono ammessi al beneficio indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019).
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta in ogni caso ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’entità del credito è determinata applicando le seguenti percentuali ai canoni versati:
• 60% nel caso di contratti di locazione;
• 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse;
• 30% nel caso di affitto d’azienda relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;
• 50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico ricettive.

 

Caratteristiche del credito d’imposta

Ai fini della maturazione effettiva del credito, il dato letterale della norma continua a dare rilievo al principio di cassa. Pertanto, l’utilizzo del credito rimane sospeso fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone.
Il credito può essere fruito mediante:
• utilizzo in compensazione, senza sottostare ad alcun limite quantitativo annuo; a tal riguardo l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una FAQ sul proprio sito, ha confermato la possibilità di utilizzare in F24 lo stesso codice della precedente versione, il 6920;
• riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa, è necessario indicare l’importo nel quadro RU del modello Redditi;
• cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti, ivi inclusi locatore/concedente, banche ed altri intermediari finanziari. In tal modo, ad esempio, il conduttore potrà cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

 

Attenzione ai ruoli scaduti

In assenza di una espressa previsione normativa e di una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la non applicabilità del divieto, si ritiene che in via prudenziale non sia possibile utilizzare in compensazione il bonus locazione in presenza di ruoli scaduti per importi superiori a 1.500 euro, come da disposizioni dell’articolo 31 del Dl 78/2010. Pertanto, se un contribuente ha debiti verso l’erario superiori a 1.500 euro, già iscritti a ruolo e scaduti, non potrà utilizzare il bonus affitti sulla locazione se non per pagare il debito verso l’erario tramite il codice RUOL.