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BONUS PUBBLICITA’, LE NOVITA’ PER IL CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Con la conversione in legge del decreto “Sostegni – bis” il “regime derogatorio” del bonus pubblicità, introdotto nell’anno 2020, è stato “prorogato” anche agli anni 2021 e 2022 con una serie di novità. Difatti, dopo le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021, che aveva fissato nella misura del 50% il credito d’imposta spettante per gli investimenti sulla stampa, l’articolo 67 comma 10 del decreto legge n. 76/2021 ha uniformato le regole di calcolo anche per gli investimenti su radio e TV. Le nuove disposizioni prevedono ora che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sia sui giornali che sui media radiotelevisivi, con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali.

 

Soggetti beneficiari e spese ammissibili

Possono beneficiare del credito d’imposta su investimenti pubblicitari imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali e sono ammessi all’agevolazione gli investimenti effettuati:

– su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale(online), editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, oppure presso il Registro degli operatori di comunicazione (“ROC”)
e dotati, in ogni caso, della figura del “Direttore responsabile”;

– su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Risultano ESCLUSE le seguenti spese:

  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
  • volantini cartacei periodici
  • pubblicità su cartellonistica
  • pubblicità su vetture o apparecchiature
  • pubblicità mediante affissioni e display
  • pubblicità su schermi di sale cinematografiche
  • pubblicità tramite social o piattaforme online
  • banner pubblicitari su portali online
  • i costi di intermediazione (es. fattura dell’agenzia pubblicitaria)
  • qualsiasi spesa accessoria (ancorché “funzionale o connessa” all’acquisto dello spazio pubblicitario)

 

Agevolazione concedibile

Il bonus pubblicità non sarà calcolato sull’investimento incrementale rispetto all’anno precedente, bensì sul totale della somma spesa, nel rispetto del limite fissato a 90 milioni di euro per l’anno 2021. Il credito di imposta spetta, quindi, nella misura “unica” del 50% dell’investimento effettuato.

Rideterminazione Bonus
Il credito di imposta concesso potrebbe essere “inferiore” a quello richiesto ove l’ammontare complessivo dei crediti “ammessi” superi l’ammontare delle risorse stanziate.
In tal caso il Dipartimento per l’Informazione e I’Editoria procederà ad una ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura “proporzionale”.

Credito di imposta superiore a € 150.000
Se l’ammontare complessivo del credito di imposta è superiore a € 150.000, il beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
a) essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.1, co.52, L.190/2012;
b) aver indicato nel riquadro “elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo n.159/2011.

 

Invio domande

La comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”) per il corrente anno 2021 va presentata utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate tra il 01/10/2021 al 31/10/2021 (termine differito rispetto alla precedente finestra dal 1° al 30 settembre 2021, per garantire l’adeguamento della procedura telematica alle nuove regole).
La prenotazione non presuppone la produzione di alcun documento (es: fatture, copie di contratti, attestazione delle spese, ecc.)
Restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.
In ogni caso, ricorda il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, è possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova.



Fonti 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=home

https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-pubblicitari-le-novita-introdotte-dal-decreto-sostegni-bis/