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REGIME TRANSITORIO STRAORDINARIO PER GLI AUMENTI DI CAPITALE: LA SUPER ACE 2021

Il decreto Sostegni bis ha profondamente innovato una misura introdotta fin dal 2011, ampliandone la percentuale agevolativa e dando la facoltà di usufruirne come credito d’imposta: si tratta della cosiddetta Super ACE 2021.

 

Una doverosa premessa

L’ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita Economica, è stata introdotta con il decreto-legge 201/2011, con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo economico italiano e consentire un aiuto alla crescita, attraverso la riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, e la riduzione dello squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito rispetto a quelle che si finanziano con l’apporto di soci, rafforzando, in ultima analisi, la struttura delle imprese e del sistema produttivo italiano.

A beneficiarne sono sia i soggetti passivi IRES che quelli IRPEF purché in contabilità ordinaria. Dalla base imponibile IRES è deducibile l’importo corrispondente al rendimento nozionale degli apporti di capitale proprio rispetto a quello in essere al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 che rappresenta la base di partenza: dal momento che si tratta di un beneficio incrementale, infatti, per le annualità successive saranno agevolati solo gli incrementi rispetto a questa data. Si considerano variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, le rinunce incondizionate ai finanziamenti da parte dei soci e le compensazioni che questi ultimi pongono in essere tra crediti di natura finanziaria e quota di capitale sottoscritta. Da questi incrementi, poi, andranno dedotte le riduzioni del patrimonio netto contabile per distribuzione ai soci, gli acquisti di partecipazioni in società controllate e gli acquisti di aziende o di rami d’aziende. Il rendimento nozionale è rappresentato da un’aliquota fissata per legge che per il 2019 e per il 2020 è pari all’1,3%. Per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, l’aumento rilevante è rappresentato dal differenziale positivo tra il Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010 e dalle variazioni rilevanti per i soggetti IRES verificatesi dal 2016.

 

L’ACE innovativa 2021

La Super ACE 2021, introdotta dall’articolo 19 del decreto Sostegni bis, si applica agli incrementi di capitale proprio fino a € 5 milioni e si affianca a quella ordinaria che continua a valere per gli importi eccedenti. Prevede la disattivazione del limite della base ACE costituito dall’importo del Patrimonio netto risultante dal bilancio; in sostanza possono usufruirne anche le imprese che al 31 dicembre 2020 presentano un patrimonio netto negativo o che hanno provveduto al rinvio delle perdite previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 23/2020.

La reale portata innovativa dell’agevolazione è però rappresentata dal rendimento nozionale, la cui aliquota di riferimento passa al 15% in luogo dell’ordinario 1,3%. Vi è, inoltre, la possibilità, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, di fruire della deduzione del rendimento nozionale, valutato con l’applicazione della nuova aliquota corrispondente agli incrementi di capitale proprio e fino al limite già richiamato, tramite il riconoscimento di un credito d’imposta, da calcolarsi applicando al rendimento nozionale calcolato le aliquote IRPEF e IRES in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato successivamente alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti o alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il credito d’imposta non è produttivo di interessi, può essere utilizzato, senza limiti d’importo, in compensazione oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. È usufruito dal cessionario, che ne risponde solo per utilizzo irregolare o in misura maggiore a quanto ricevuto, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile ai fini IRAP.

 

Come usufruire dell’agevolazione

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 20 novembre 2021 e fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

La Comunicazione ACE può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori Comunicazioni ACE distinte senza riportare gli incrementi indicati nelle Comunicazioni ACE già presentate. Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta. I dettagli relativi alle modalità di fruizione del credito d’imposta o della cessione dello stesso sono contenuti nel provvedimento del 17 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Fonti:
• Art. 1 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 14
• Art. 19 decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 238235/2021 del 17 settembre 2021