Menu

 



IN COSTANTE AUMENTO LE SOCIETA’ BENEFIT ITALIANE: COSA SONO E QUALI VANTAGGI OFFRONO

Nell’anno del Covid ha iniziato a diffondersi un nuovo modello di società introdotto nel panorama aziendale italiano nel 2016. I numeri, seppur ancora esigui, sono raddoppiati nell’ultimo anno e i tassi di crescita sono costanti. Parliamo delle società benefit.

 

Cosa sono le società benefit

Introdotte dalla legge di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, cc 376-384), le società benefit sono quelle che «nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». Tutte finalità che devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale e che sono perseguite realizzando una gestione che pone in essere un equilibrio tra l’interesse dei soci e quello di coloro sui quali impatta l’attività sociale anche indirettamente.

 

Chi può assumere la qualifica di società benefit

Possono assumere la qualifica di società benefit, tutte le società disciplinate nel libro V, titolo V e VI del codice civile e quindi tutte le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni), le cooperative e le mutue assicuratrici. Sono comprese anche le srl semplificate, le quali, nonostante abbiano un atto costitutivo tipizzato che non prevede tale qualifica, possono assumerla con un successivo atto di modifica dello stesso.
La società benefit può costituirsi ex novo, con le medesime modalità previste per le diverse società, oppure a seguito di trasformazione di società già esistente, modificando opportunamente l’atto costitutivo e/o lo statuto.
Al riguardo è da segnalare il primo esperimento in Italia di adozione della società benefit per uno studio professionale: Freebly, che come riporta il sito della società: «è un modello innovativo di studio legale, che eroga un servizio di massima qualità e si distingue sul mercato per competenza e seniority dei suoi professionisti, che operano nel rispetto di solidi parametri di Business Ethics».

 

Obblighi comunicativi e informativi

La società benefit deve, quindi, essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci con le finalità di beneficio comune. Inoltre, al suo interno devono essere individuati uno o più responsabili a cui affidare funzioni e compiti per la realizzazione del proprio scopo. Ogni anno, poi, deve essere redatta una relazione, da allegare al bilancio, che illustra:

• la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni realizzate dagli amministratori per il raggiungimento delle finalità di beneficio comune o delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
• la valutazione dell’impatto generato;
• una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La valutazione dell’impatto consiste nel valutare cosa genera il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Affinché sia garantita l’attendibilità della valutazione questa dovrà essere eseguita utilizzando standard di valutazione esterni (GRI Standards, il Sustainability Index Dow Jones, l’ISO 26000, il B Impact Assessment) che pongano al centro dell’analisi:

• il governo d’impresa, quindi il grado di trasparenza e di responsabilità nel perseguimento delle finalità di beneficio comune;
• i lavoratori, per valutarne le retribuzioni, le opportunità di crescita e la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, i processi di comunicazione interni, la qualità dell’ambiente di lavoro;
• le relazioni con gli altri stakeholder, in particolare con i fornitori, con il territorio e le comunità locali e ogni altra azione di supporto allo sviluppo locale e alla supply chain;
• l’ambiente, per valutare gli impatti della società, con particolare riferimento al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi soprattutto per quanto riguarda l’uso di risorse, di materie prime, di processi produttivi, logistici e distributivi.

Oltre a essere allegata al bilancio, la relazione deve essere pubblicata nel sito internet della società, se esistente.
L’organismo preposto alla verifica del raggiungimento del beneficio comune è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che può irrogare alle società benefit sanzioni in materia di pubblicità ingannevole e di violazione delle norme del codice di consumo. Le sanzioni previste vanno dalla semplice ammenda alla chiusura, temporanea o definitiva, dell’attività.
Lo stesso collegio sindacale, considerato il suo ruolo di verifica del rispetto della legge e dello Statuto, deve esaminare e valutare anche la relazione di impatto, così come previsto per tutte le altre informative annuali, in particolare dovrà esprimere un giudizio sull’operato degli amministratori in funzione del raggiungimento dell’equilibrio tra ricerca del profitto e scopi sociali.

 

Agevolazioni previste

La legge di conversione del decreto Sostegni bis ha prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire di un credito d’imposta, solo in compensazione e immediatamente utilizzabile, pari al 50% dei costi sostenuti a partire dal 19 maggio 2020 per le spese di costituzione o di trasformazione in società benefit, tra le quali rientrano quelle notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione. L’importo massimo utilizzabile è fissato in € 10.000 (art. 19 bis decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106). Inoltre, si è in attesa di un decreto ministeriale per l’utilizzo di un fondo speciale, istituito nello stato di previsione del MISE con dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 per la promozione e la diffusione delle società benefit sul territorio nazionale.