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OMAGGI A CLIENTI E DIPENDENTI: TRATTAMENTO FISCALE

Gli omaggi a clienti e dipendenti, in occasione di festività o con l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali e propagandare l’immagine dell’impresa, diffondendo un’idea e un clima di floridezza economica, sono una pratica aziendale molto diffusa.
Nonostante si tratti di cessioni gratuite, le spese sostenute per la concessione di beni distribuiti gratuitamente assumono una diversa natura reddituale, oltre ad essere soggette ad una specifica disciplina Iva, a seconda del soggetto beneficiario di tali omaggi (cliente o dipendente), dell’entità del valore del bene (non superiore o superiore a € 50) e della tipologia di prodotto omaggiato.
Bisogna distinguere tra:
– omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa;
– omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa;
– omaggi di beni ceduti da lavoratori autonomi;
– omaggi ai dipendenti.

 

Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa

Il trattamento fiscale delle cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, dipende dal valore del bene dato in omaggio, tenuto conto che il costo complessivo di acquisizione è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Due sono le situazioni riscontrabili: beni il cui valore sia pari o inferiori ad euro 50 e beni il cui valore sia superiore a tale soglia.
In entrambe le situazioni, la cessione gratuita ai clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa non costituisce cessione di beni, è, dunque, irrilevante ai fini Iva, a prescindere dell’ammontare del relativo costo unitario. In tal circostanza, non vi è alcun obbligo di emissione della fattura.
Nel primo caso, valore dei beni pari o inferiori ad euro 50, l’articolo 19-bis del D.P.R. n. 633/72, prevede che la detrazione dell’Iva a credito relativa all’acquisto di beni dati in omaggio è ammessa a condizione che questi siano classificabili come spese di rappresentanza e siano di costo unitario non superiore ad euro 50.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/2009, ha definito di rappresentanza le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Trattamento differente è riservato alla cessione gratuita di beni di valore superiore a 50 euro, in quanto, in tale circostanza, opera l’indetraibilità dell’Iva.

Per quanto concerne la deducibilità, l’articolo 108 comma 2 del Tuir, prevede che le spese di rappresentanza siano ammesse in deduzione nel limite commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari a:
– all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni;
– allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
– allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Non vengono computate e sono interamente deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 50.

 

Omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa

Le spese relative alle cessioni di beni rientranti nell’attività d’impresa assumono rilevanza ai fini Iva, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta. Dunque, non rileva il valore del bene come per le cessioni gratuite di beni non oggetto dell’attività impresa.

Distinguiamo il caso in cui la spesa relativa alla cessione gratuita dei beni sia qualificata di rappresentanza e non (caso tipico).
Nel caso in cui la spesa sia qualificata come di rappresentanza, l’Iva è detraibile solo per i bene di costo unitario non superiore a 50 euro. Invece, nel caso in cui la spesa relativa al bene che si intende omaggiare non si qualifica come di rappresentanza, l’Iva a credito è interamente detraibile e la cessione gratuita è rilevante ai fini Iva indipendentemente dal valore del bene.

Per documentare l’operazione l’impresa può, alternativamente, scegliere di:
• emettere una fattura con applicazione dell’Iva, senza addebitare la stessa al cliente/fornitore omaggiato, annotando in modo esplicito nel documento che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’Iva ai sensi dell’art.18, comma 3 del DPR n.633/72”;
• emettere un’autofattura in un unico esemplare, specificando che trattasi di autofattura per omaggi;
• tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno.
Si ritiene, inoltre, che occorra una descrizione analitica dell’omaggio.

 

Omaggi di beni da lavoratori autonomi

Gli omaggi di beni effettuati da lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori campo Iva e non vi è l’obbligo di emissione della fattura.
È possibile procedere alla detrazione dell’Iva dei beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore a 50 euro. Per i beni di costo unitario superiore a 50 euro, così come per le imprese, anche per i lavoratori autonomi non è consentita la detrazione dell’Iva a credito.
Per quanto concerne la deducibilità, quest’ultima è ammessa nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno, a prescindere dal valore unitario.

 

Omaggi ai dipendenti

Le spese sostenute per l’acquisto o la produzione di beni da omaggiare ai propri dipendenti sono deducibili dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro. L’art. 95 del D.P.R. 917/1986, ricomprende, fra le spese per prestazioni di lavoro, anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità, purché non siano sostenute per finalità di istruzione, di educazione, di ricreazione, di assistenza sociale, sanitaria o culto.

Per quanto concerne il lavoratore che ha ricevuto l’omaggio, come disciplinato dall’art. 51 del D.P.R. 917/1986, le erogazioni ricevute, se di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito. Superata tale soglia, gli omaggi, concorrono per l’intero ammontare, e non solo per la quota eccedente il limite, alla formazione del reddito del dipendente.

Per quanto concerne il trattamento Iva, come per i clienti, anche per i dipendenti distinguiamo beni che siano o meno oggetto dell’attività d’impresa. Nel dettaglio:

– beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, mentre la successiva cessione risulterà imponibile, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari;

– beni non oggetto dell’attività d’impresa, l’Iva relativa a tali acquisti è indetraibile per mancanza di inerenza e ciò a prescindere dall’ammontare del costo dell’omaggio. La successiva cessione gratuita dell’omaggio è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.