Menu

 



ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: COSA CAMBIA DAL 2022

Il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre, ha definito le regole per l’avvio dell’assegno unico universale.

L’assegno unico universale è un nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie, attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni al ricorrere di determinate condizioni (senza limiti di età per i figli disabili). L’importo spettante varia in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico.

 

Destinatari

L’accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico, e per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità, senza limiti di età.

 

 

Requisiti

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o  di  uno  stato  membro  dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino  di  uno  stato non appartenente all’Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  sia  titolare  di permesso  unico  di  lavoro  autorizzato  a   svolgere   un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei  mesi  o  sia  titolare  di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia, per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

 

 

Entità dell’assegno

L’importo mensile base, definito dalla tabella allegata al d.lgs. n. 230/2021, è pari a 175 euro, per ciascun figlio minore, che spettano in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a 50 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso di figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età l’importo base è pari a 85 euro mensile per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e scende fino a 25 mensili per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 40.000 euro.

Sono previste maggiorazioni degli importi nei seguenti casi:

  • figli successivi al secondo (da 85 a 15 euro in base all’ISEE);
  • figli con disabilità minorenni (105 a 85 euro sulla base delle condizioni di disabilità);
  • figli con disabilità maggiorenni fino a 21 anni (80 euro);
  • figli con disabilità con età pari o superiore a 21 anni (da 85 a 25 euro a in base all’ISEE);
  • madri di età inferiore a 21 anni (20 euro);
  • genitori entrambi titolari di reddito da lavoro (da 30 euro, si riduce progressivamente in base all’ISEE);
  • nuclei familiari con quattro o più figli (100 euro).

L’Inps, al seguente link (SimulaImportoRata (inps.it)), ha messo a disposizione degli utenti un simulatore degli importi mensile spettanti in relazione ad ISEE, figli a carico e composizione del nucleo famiglia.

 

Presentazione della domanda

È possibile richiedere l’assegno unico dal 1° gennaio 2022. Non vi è alcuna scadenza da rispettare, ma i tempi di presentazione influenzeranno i tempi del pagamento dell’assegno spettante. Nello specifico:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

La domanda per l’assegno unico può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda dovrà essere presentata una sola volta l’anno per ogni anno ed avrà validità dal 1° marzo al mese di febbraio dell’anno successivo.

Tre sono i canali messi a disposizione per fare domanda:

  1. sito Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una carta nazionale dei servizi (CNS);
  2. contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 o il numero 06.164.164;
  3. istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Compatibilità ed incompatibilità con altri sostegni

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dal nuovo assegno:

  • il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L’assegno unico risulta compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre, è compatibile con il reddito di cittadinanza.

 

Fonti:
  • Legge n. 46/2021
  • D.Lgs. n. 230/2021;
  • Messaggio INPS n. 4748 del 31/12/2021.