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FONDO ATTIVITÀ CHIUSE, NUOVI RISTORI PER IL 2022

Anche nel 2022 proseguono gli aiuti nella forma di contributi a fondo perduto per arginare l’impatto della pandemia sulle attività economiche: tra i contributi a fondo perduto previsti nel Decreto Sostegni-ter (DL n.4/2022) vi è il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, finalizzato alla concessione di aiuti economici destinati alle sole attività forzatamente chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dal Governo. Si tratta, in verità, di una misura già introdotta dall’art 2 del Decreto Sostegni-bis (DL n.73/2021), oggi rinnovata e rifinanziata con risorse pari a 20 milioni di euro.

Beneficiari

L’ambito soggettivo è in parte oggetto di innovazione rispetto alla versione precedente dello strumento. Nel 2021, il contributo era stato previsto per le attività che avevano subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021, privilegiando in particolare quelle riconducibili al codice Ateco 2007 «93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili».

Per il 2022, lo strumento, così come illustrato dal comma 1, art 1 DL n.4/2022, è rivolto alle attività che al 27 gennaio 2022 risultano ancora chiuse, in ragione di misure di prevenzione del contagio, espressamente previste dall’articolo 6, comma 2, DL n.221/2021. Pertanto, i beneficiari attualmente risultano essere sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Ammontare del contributo e modalità di erogazione

L’elenco puntuale dei soggetti beneficiari suddivisi per codice Ateco 2007 e l’ammontare dell’aiuto riconosciuto agli stessi verranno resi noti da un apposito decreto attuativo interministeriale, seguito poi da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in cui verranno definite le modalità, il contenuto e i termini di presentazione dell’istanza.

 

Sospensione dei versamenti

L’erogazione del finanziamento a fondo perduto non è però l’unica agevolazione riconosciuta dal Decreto sostegni-ter alle attività chiuse. Il comma 2 dell’art 1, infatti, dispone la sospensione dei versamenti “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022”. La sospensione, in particolare riguarda i termini relativi:

  • alle ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di gennaio 2022
  • all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022

La scadenza è rinviata al 16 settembre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, ma il versamento andrà eseguito in un’unica soluzione.

Non ci sarà il rimborso delle somme già versate.

Dunque, alle graduali riaperture corrispondono progressivi restringimenti del campo di applicazione dei ristori, ma non si smette di sostenere le attività economiche rimaste ferme all’inizio del 2022 e da poco ripartite.

 

 

Fonti: