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ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 diventa operativo l’obbligo di fatturazione elettronica per soggetti che fino ad oggi ne erano esclusi. Ci si riferisce a coloro che adottano il regime forfettario; che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex articolo 27 decreto-legge 6 luglio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111 del 2011 e alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciale non superiore a € 65.000.
La misura si applicherà a partire dal 1° luglio 2022 e riguarderà coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. A partire dal 1° gennaio 2024 si applicherà anche ai restanti soggetti.
Una curiosità si pone sulle modalità che si dovranno adottare per emettere, a partire dal momento di entrata in vigore dell’obbligo di emissione elettronica, le note di variazione di fatture cartacee. Ebbene, mutuando una risposta dell’Agenzia delle Entrate fornita nella FAQ n. 20 del 27 novembre 2018, la nota di rettifica dovrà essere emessa in modalità elettronica indipendentemente dal fatto che il documento di riferimento sia cartaceo.

 

Soggetti esenti

Sono due invece le categorie per le quali è confermata, almeno per il 2022, l’esenzione dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche:
– i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate;
– i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

 

Sanzioni

Per il terzo trimestre 2022 non sono previste sanzioni per i soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Fonti:

• Decreto Legge n. 36 del 30/04/2022.