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ESTEROMETRO: LE NOVITA’ DAL 1° LUGLIO

La legge di Bilancio 2021 dispone una ridefinizione della disciplina dell’esterometro, la comunicazione trimestrale riepilogativa delle operazioni transfrontaliere, effettuate da e verso soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, quando i dati delle singole transazioni dovranno essere inviati al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato Xml, lo stesso utilizzato per la fattura elettronica.

Si passa, quindi, da una trasmissione trimestrale massiva di dati a una comunicazione telematica per ogni singola operazione, i cui termini sono:

  • per ciascuna operazione attiva, entro 12 giorni dall’effettuazione della stessa. In deroga a questo termine è possibile, per le operazioni effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso soggetto emettere una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’operazione purché, nel caso di cessione di beni, la consegna o la spedizione risulti dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti coinvolti nell’operazione, nel caso di servizi, le relative prestazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione;
  • per ciascuna operazione passiva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

 

Fatture attive

Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento <CodiceDestinatario> è valorizzato con “XXXXXXX”. Il Cedente/Prestatore italiano, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file Xml predisposto per la comunicazione dei dati.

 

Fatture passive

Per la comunicazione dei dati delle operazioni passive, cessione di beni o prestazione di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, il file Xml della fattura deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati dallo SdI. L’elemento <CodiceDestinatario> può essere valorizzato con:

  • un codice relativo ad un canale accreditato al SdI (canale web services o SFTP);
  • ‘0000000’, nei casi in cui sia indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC inserito nel campo PECDestinatario;
  • ‘0000000’ con il campo PECDestinatario non compilato. In tal caso, il file è recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche ovvero messo a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

I tipi di documento che possono essere utilizzati sono:

  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 DPR 633/1972.

Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio il file Xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

 

TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

Il cedente/prestatore (C/P) non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta, dal momento che, dal punto di vista dell’emittente, l’operazione è non soggetta e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia. Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI, il C/C residente deve predisporre un documento con tipologia TD17, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SdI. Lo stesso codice deve essere usato anche per trasmettere i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.

 

TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione considerata dal punto di vista dell’emittente, è non imponibile nel suo Paese di residenza, mentre lo è in Italia con imposta assolta dal cessionario. Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C deve predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta, inviandolo al SdI. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

 

TD19 – integrazione /autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972

Il C/P non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto, dal suo punto di vista, l’operazione è non soggetta, mentre lo è in Italia con imposta assolta dal cessionario – il reverse charge, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del DPR 633/1972 non trova applicazione, e quindi il codice TD19 non deve essere utilizzato, se la cessione di beni territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente attraverso una stabile organizzazione in territorio italiano. Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C deve trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio un documento con tipologia TD19, contenente sia i dati necessari per l’integrazione che gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero. Il codice TD19 si utilizza anche nel caso di emissione di un’autofattura per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino, nel caso di integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6, e nel caso di comunicazione dei dati relativi all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.
I documenti informatici creati con i codici appena analizzati sono soggetti al processo di conservazione digitale e collegati, nel sistema documentale aziendale, alla fattura intracomunitaria o estera di riferimento

 

Esoneri

La comunicazione che sostituisce l’esterometro è facoltativa per tutte quelle operazioni rappresentate da una bolletta doganale o da una fattura elettronica, emessa o ricevuta, transitata nel SdI.
Il decreto-legge Semplificazioni fiscali esclude dall’obbligo comunicativo anche quelle operazioni di importo non superiore ai 5 mila euro, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972.
La trasmissione dei dati delle operazioni estere al SdI si applicherà anche ai forfettari, precedentemente esonerati, che abbiano conseguito ricavi o compensi nel 2021 superiori ai 25 mila euro per i quali dal 1° luglio scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica.

 

Fonti
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 374343 del 23 dicembre 2021
  • I focus del Sole 24 Ore n. 16, 1° giugno 2022