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CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Il credito di imposta Formazione 4.0 è uno strumento agevolativo introdotto oramai da alcuni anni, disciplinato dall’art. 1, commi da 46 a 55, della legge n. 205/2017. Le disposizioni di questa legge sono state oggetto di diverse modifiche ad opera della legge n.160/2019, della legge n.178/2020 e, da ultimo, del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), che ha modificato le aliquote del credito d’imposta applicabili ai progetti avviati dopo il 18 maggio 2022.

La misura ha come obiettivo quello di sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0

 

I vantaggi

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 70% delle spese ammissibili per le piccole imprese nel limite massimo annuale di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
  • 50% delle spese ammissibili per le medie imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

È importante evidenziare che se i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 non soddisfino le suddette condizioni, le misure del credito di imposta si riducono rispettivamente al 40% e al 35% per le piccole e medie imprese; per contro l’aliquota aumenta, nei limiti dei massimi annuali, al 60% per tutte le imprese nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, così come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

 

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono:

  • le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi ai formatori e ai partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie ai partecipanti con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) limitatamente a quelle sostenute per le ore di formazione.

Sono agevolate anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

 

Attività di formazione ammissibili

Le attività formative dovranno riguardare:

  • vendita e marketing;
  • informatica e tecniche;
  • tecnologie di produzione.

 

Tematiche della Formazione 4.0

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

 

Soggetti beneficiari

A beneficiare della misura sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse solo le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o di altra procedura concorsuale e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Erogazione delle attività formative

La formazione può essere erogata internamente, attraverso il proprio personale dipendente, o tramite soggetti esterni. In quest’ultimo caso si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.

 

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle dei periodi d’imposta successivi fino al suo esaurimento. È utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Non sono previste quote annuali, dunque l’agevolazione è fruibile anche in un’unica soluzione.

 

Adempimenti da rispettare

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, da allegare al bilancio.

La certificazione delle spese è necessaria anche per le imprese non soggette a revisione legale dei conti.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in modo che possa acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa.

 

Fonti:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-d-imposta-formazione-4-0?wsdl