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IL CROWDFUNDING

Il crowdfunding è un processo in cui più persone, cosiddetti investitori, “raccolgono” denaro per finanziare uno o più progetti imprenditoriali e, da qualche anno, iniziative di diverso genere attraverso l’uso di portali digitali. Dal punto di vista etimologico significa “finanziamento della folla” (da crowd “folla” e funding “finanziamento”) il cui scopo è quello di ottenere un “ritorno” (una ricompensa per il rischio) dagli investimenti pur non possedendo un’elevata quantità di capitale per finanziare interamente tali operazioni. Il crowdfunding può avvenire anche attraverso piattaforme online. Ciò facilita l’incontro tra i soggetti che richiedono fondi e coloro che sono disposti a finanziare i progetti.

Esistono diverse tipologie di crowdfunding:

  • Donation-based” (utilizzato soprattutto da enti no-profit), un modello in cui i privati donano una determinata somma senza ricevere niente in cambio;
  • Reward based”, in cui si riceve una ricompensa di natura non finanziaria;
  • Social lending”, è un’alternativa al prestito bancario con la particolarità che le piccole e medie imprese possono ottenere prestiti da una pluralità di persone anziché da un unico intermediario;
  • Equity-based crowdfunding”, in cui si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società, offrendo in cambio il diritto alla partecipazione degli utili e alla creazione di valore.

Infatti, il guadagno degli investitori è scaturito da tutti i diritti patrimoniali generati dal possesso delle quote aziendali. Altrimenti il guadagno corrisponde al cosiddetto “capital gain”: l’importo dato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto delle quote societarie.

In molti paesi l’Equity-based crowdfunding non è regolamentato come categoria a sé stante, bensì è stato inglobato nell’ambito di applicazione di norme di altre discipline. Solo in Italia esiste una normativa specifica per queste particolari operazioni: Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (Decreto crescita 2.0).

Inizialmente tale decreto si riferiva solo alle nuove imprese, quelle qualificate come “start-up innovative”; nel 2015, invece, con il Decreto investimenti impact, il regolamento è stato esteso ad aziende considerate come “PMI innovative”. Solo con il D.L. numero 50 del 24 aprile 2017 è stato consentito a tutte le piccole e medie imprese di poter usufruire dell’equity crowdfunding.

Con il tentativo di far crescere esponenzialmente questo settore, nel 2019 sono stati introdotti ulteriori aggiornamenti attraverso la revisione al Regolamento Consob sull’equity crowdfunding, quali:

  • la possibilità di emissione dei mini-bond sulle piattaforme di crowdfunding da parte delle PMI;
  • la possibilità di istituire, sul proprio sito per i portali equity-based, bacheche online per la «compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna di crowdfunding»;
  • l’apertura del settore anche ad emittenti esteri.

 

Aspetti contabili

Un altro aspetto importante riguarda il modo in cui si contabilizza il crowdfunding: non esiste un principio contabile nazionale o internazionale che disciplina la contabilizzazione di tali operazioni in bilancio. Pertanto, è importante leggere e comprendere adeguatamente i termini contrattuali e adattarsi caso per caso.

 

Le agevolazioni fiscali

Lo sviluppo del crowdfunding è principalmente dovuto all’introduzione delle agevolazioni fiscali, sancite dalla legge di bilancio del 2017, per i soggetti che investono il proprio denaro in start up o in piccole e medie imprese innovative, facendo distinzione tra soggetti IRPEF e soggetti IRES.

  • I soggetti Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili. La Legge di bilancio 2019, per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di detrazione Irpef per gli investimenti in Start up innovative.
  • I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili. Anche in questo caso la Legge di bilancio 2019, per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di deduzione Ires per gli investimenti in Start up innovative, portandola fino al 50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale della Start up innovativa, purché mantenuto per almeno 3 anni.

 

Il ruolo del professionista

Il commercialista ha un duplice ruolo:

  • Consulente per le imprese, per strutturare e gestire l’operazione;
  • Soggetto che svolge un’attività “promozionale” del sito dei gestori di portale, affiancando i propri clienti al fine di comprendere le caratteristiche, le opportunità e rischi dello strumento e dell’attività in cui si investe.

 

Fonti