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LA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è una indennità di disoccupazione erogata mensilmente. Ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico, gli operai agricoli a tempo indeterminato e i dipendenti a tempo determinato della pubblica amministrazione) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Invece, non possono accedere alla prestazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

La NASPI è riconosciuta, quindi, se si possiedono determinati requisiti:

  • Stato di disoccupazione (art. 19 del DLgs. 150/2015). Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale (con delle eccezioni).
  • Requisito contributivo. Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389).

La quota erogata è pari al 75% della retribuzione media mensile per un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive presenti negli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge (1.250,87 euro per il 2022). Tale percentuale si riduce del 3% mensilmente dal sesto mese di fruizione della NASPI (dall’ottavo mese se il beneficiario ha più di 55 anni quando viene presentata la domanda).

Se la retribuzione media è superiore a 1.250,58 euro la percentuale è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo, più il 25% calcolato sulla differenza tra la retribuzione media mensile e tale importo. La somma corrisposta non può superare una soglia massima individuata annualmente dalla legge, che per il 2022 è 1360,77 euro.

In particolare, l’indennità è proporzionata alla retribuzione degli ultimi quattro anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

La NASPI è sospesa nel caso in cui vi sia una rioccupazione con contratto di lavoro non superiore a sei mesi o una nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia abbia stipulato convenzioni in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Il diritto alla prestazione decade se:

  • cessa lo stato di disoccupazione;
  • inizia un’attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato;
  • non si comunica, entro un mese dalla domanda della NASPI, il reddito annuo che si presume di trarre da rapporti di lavoro subordinato part-time;
  • si inizia un’attività lavorativa autonoma senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio;
  • si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • si acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità.

La prestazione deve essere richiesta in via telematica all’INPS entro 68 giorni che decorrono:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

La NASPI la può richiedere anche chi esegue un’attività di lavoro autonomo con partita IVA.

Il lavoratore autonomo, in base al reddito che si pensa di generare, avrà una riduzione dell’indennità:

  • con un reddito presunto annuo pari a 0€, non ci saranno riduzioni;
  • con un reddito presunto annuo tra 1€ e 4.800€, ci sarà una riduzione pari al 80% dell’indennità totale;
  • con un reddito presunto superiore a 4.800€, la NASPI non sarà erogata.

L’indennità mensile la può richiedere anche chi non ha ancora aperto la partita IVA e ha intenzione di aprirla. È possibile, quindi, effettuare la richiesta della NASPI e, dalla data di apertura della partita IVA, si avranno a disposizione 30 giorni per comunicare all’INPS la data di inizio attività e il reddito presunto. Anche nel caso di chi apre la partita IVA l’indennità verrà corrisposta sulla base del reddito presunto.

Il lavoratore (che abbia o che voglia aprire la partita IVA) ha il diritto di richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che non gli è stato ancora erogato, al fine di incentivarlo a “mettersi in proprio”.  Il lavoratore può richiedere l’intero importo dell’indennità di disoccupazione per avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, senza subire le riduzioni dell’indennità spettante sopraelencate.

Chi riceve l’indennità in un’unica soluzione non ha la possibilità di essere assunto con contratto di lavoro subordinato per tutto il periodo di copertura della NASPI, altrimenti deve restituire la parte dell’indennità che avrebbe percepito mensilmente dal momento in cui inizia il contratto lavorativo. Per esempio, se si riceve l’indennità anticipata a copertura di un periodo di un anno e si viene assunti dopo 6 mesi dalla richiesta di disoccupazione, bisogna restituire all’INPS l’ammontare di NASPI corrispondente ai 6 mesi mancanti.

 

Incentivi per il datore di lavoro

Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato chi percepisce la NASPI, sono riconosciuti degli incentivi economici disciplinati dall’articolo7 co. 5 lett. b) del DL 28.6.2013 n. 76. Tali incentivi corrispondono ad un contributo del 20% della partecipazione mensile che avrebbe ricevuto il lavoratore, ma non spettano a coloro che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un’impresa con lo stesso assetto proprietario.

 

Fonti: