Menu

 



I CONTROLLI FISCALI E LA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA PER L’ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI

I controlli fiscali sono quell’insieme di attività poste in essere dall’Amministrazione finanziaria finalizzate a verificare l’esatto adempimento degli obblighi, formali e strumentali, e delle obbligazioni gravanti sui contribuenti o su terzi, al fine di assicurare il concreto ed effettivo soddisfacimento dell’interesse pubblico sia all’attuazione del prelievo che alla repressione dei comportamenti illeciti eventualmente consumati.

L’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza) può svolgere attività di indagine finalizzata a raccogliere informazioni utili per l’attività accertativa, avvalendosi di diversi strumenti messi a loro disposizione dal Legislatore.

Tali poteri possono essere distinti in tre categorie:

  • poteri che si caratterizzano per l’intervento diretto dei verificatori nei luoghi direttamente riferibili al contribuente sottoposto o da sottoporre a controllo;
  • poteri che consentono di indirizzare direttamente al soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo richieste di informazioni, documentazione ed elementi utili da utilizzare per l’attività accertativa nei suoi confronti;
  • poteri che autorizzano i verificatori a richiedere a soggetti terzi (enti e organismi qualificati) informazioni, documentazione ed elementi utili per l’accertamento nei confronti del contribuente sottoposto o da sottoporre a controllo.

 

Tipologia di controllo

Diversi sono i controlli che l’Amministrazione finanziaria può effettuare durante lo svolgimento dell’attività di indagine, questi si suddividono principalmente in due grandi macro-categorie:

  • controlli di natura formale
  • controlli di natura sostanziale, o di merito.

Il controllo formale si basa su elementi e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria e può consistere in una verifica automatica delle liquidazioni e dei versamenti del contribuente oppure una verifica dei dati risultanti da atti registrati, comunicazioni varie e dichiarazioni trasmesse telematicamente dai contribuenti all’AdE e della relativa documentazione a supporto.

Invece, il controllo sostanziale richiede la necessaria previa acquisizione di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria che può svolgere:

  • attività istruttoria esterna, con contatto e nei diretti confronti del contribuente (accesso, ispezioni e verifiche)
  • attività istruttoria interna, cd. controlli a tavolino, con richieste di documenti, informazioni, dati, notizie e chiarimenti rivolte direttamente al contribuente e/o a soggetti terzi

 

Novità introdotta dal DL Semplificazioni

L’entrata in vigore della legge n.122/2022 di conversione del decreto Semplificazioni, ha introdotto un’importante novità in tema di accertamento e riscossione: l’aggiunta del nuovo comma 5-bis all’art 6 dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione.

La nuova disposizione prevede che, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l’Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente, in forma semplificata ed entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della medesima.

Le modalità semplificate di comunicazione sono individuate dall’autorità fiscale con proprio provvedimento, anche mediante l’utilizzo di:

  • messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario
  • posta elettronica, anche non certificata
  • applicazione “IO”

Con lo stesso provvedimento sono definite anche le modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la sopra citata comunicazione.

Le disposizioni in esame non si applicano comunque alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari) né dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni (in ambito IVA).

In ogni caso, la comunicazione dell’esito negativo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

 

Fonti
  • art. 36 D.p.r. 600/1973
  • art. 54-bis D.p.r. 633/1972
  • legge di conversione n.122 del DL Semplificazioni
  • top24fisco.ilsole24ore, attività istruttoria
  • eutekne, verifiche fiscali