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LE NOVITA’ PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il c.d. Decreto Semplificazioni ha apportato sensibili modifiche all’impianto fiscale degli enti del Terzo settore (di seguito anche solo “ETS”), contenuto nel Codice del Terzo Settore (di seguito anche solo “CTS”).

Tale decreto è intervenuto in modo sostanziale sul Titolo X del CTS, apportando importanti novità soprattutto in materia fiscale.
Le modifiche apportate richiedono l’autorizzazione della Commissione Europea e saranno quindi operative a partire dall’esercizio successivo a quello di acquisizione della stessa, salvo quanto meglio specificato nel paragrafo “operatività della riforma”.

 

Disposizioni in materia di imposte sui redditi: novità

  • La definizione di “costo effettivo”: vengono inseriti nuovi parametri per la qualificazione commerciale o non commerciale degli ETS in relazione alle attività di interesse generale svolte;
  • L’innalzamento della percentuale annuale dei parametri per la qualifica della commercialità di un ente: è previsto che le attività di interesse generale “si considerino non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta”, e, qualora ciò accada, è comunque possibile mantenere la qualifica di non commerciale, se la fattispecie avvenga “per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi”.

 

Disposizioni in materia di imposte indirette (imposta di registro e IVAFE)

  • Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) agli atti, ai contratti, alle convenzioni ed a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale.
  • Esenzione da IVAFE per i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero da tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

 

Erogazioni liberali

Le persone fisiche, gli enti e le società che eseguono erogazioni liberali (in denaro o in natura) a favore degli ETS non commerciali possono portarle in deduzione, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro, dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Nella fattispecie in cui la deduzione sia di importo superiore al reddito complessivo, è possibile utilizzarla in compensazione nei successivi periodi di imposta, non oltre il quarto.

Le suddette agevolazioni spettano a condizione che le liberalità ricevute dagli ETS vengano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Operatività della riforma

L’operatività delle misure fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore è subordinata all’autorizzazione UE. Il placet tuttavia non riguarda tutte le misure fiscali del CTS, in quanto alcune norme sono già efficaci dal 2018 (ad es. le agevolazioni in tema di detrazione/deduzione per chi effettua erogazioni liberali), altre sono sottoposte al vaglio UE e altre, invece, sebbene non sottoposte al placet UE, entreranno in vigore successivamente (ad es. la disposizione per l’applicazione dei nuovi criteri per la qualificazione come commerciale/non commerciale delle attività svolte dagli enti e della natura dell’ente nel suo complesso).
Al vaglio UE sono invece sottoposti i nuovi regimi forfetari per la tassazione dei redditi d’impresa degli ETS non commerciali e delle ODV e APS (artt. 80 e 86 del CTS), e per l’impresa sociale (art. 18 Dlgs 112/2017).

 

Fonti:
  • Decreto Semplificazioni;
  • Codice del Terzo Settore;
  • NOVITÀ DEL C.D. DL “SEMPLIFICAZIONI FISCALI" CONVERTITO _ Schede di aggiornamento Eutekne
  • Terzo Settore _ Gabriele Sepio