Si avvicina l’appuntamento con il saldo IMU in scadenza il prossimo 16 dicembre, che precede la scadenza per la dichiarazione IMU, prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 dal DL Semplificazioni (Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73). Per l’occasione si torna anche a parlare di casi di esenzione e riduzione di tale imposta.
Saldo e dichiarazione IMU
I contribuenti chiamati a pagare il saldo dell’imposta municipale unica sono gli stessi dello scorso anno. L’imposta infatti colpisce il possesso di aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati ed esclude l’abitazione principale (fanno eccezione le categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Alcune interessanti novità riguardano invece la dichiarazione IMU, la cui proroga summenzionata era finalizzata all’introduzione di nuove istruzioni. Nel nuovo modello compaiono diverse casistiche di esonero totale o parziale. Tra queste, l’esenzione dei coniugi con residenze separate era senz’altro la più attesa.
Cosa cambia per i coniugi
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 si è espressa sulla vexata quaestio, dichiarando incostituzionale la norma che limita l’esenzione IMU per l’abitazione principale ad un solo immobile “nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“. In altre parole, con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, sganciandola definitivamente dalla residenza del nucleo familiare. In questo modo si è eliminato il carattere discriminatorio della norma che sembrava avvantaggiare le coppie di conviventi di fatto, a svantaggio delle coppie legate da matrimonio o unione civile. Questa vicenda legittima la doppia esenzione, nei casi in cui i coniugi abbiano dimora e residenza nei rispettivi immobili situati in comuni diversi o in immobili diversi presenti nello stesso comune (tuttavia, in quest’ultimo caso devono ricorrere oggettive situazioni che possano giustificarne l’applicazione).
I requisiti e il rimborso
L’esenzione, pertanto, spetta al ricorrere di due requisiti:
- la dimora abituale,
- la residenza anagrafica.
Per tutti coloro che, pur possedendo queste due condizioni, hanno versato l’IMU, è prevista la possibilità di chiedere il rimborso per quanto versato erroneamente alla luce della sentenza.
In base alle disposizioni contenute nel comma 164 dell’art. 1, legge n. 296/2006, la domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, ossia il 13 ottobre 2022. Pertanto, potranno essere accolte le richieste relative alle somme pagate dal 2017 al 2022.
Alcune delle altre casistiche agevolate
Per gli altri casi esenti IMU e ad imposta ridotta, così come innovati e/o rinnovati dalle ultime istruzioni, si rimanda alla seguente tabella:
Fabbricati realizzati dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita (cosiddetti “beni merce”). | Esenzione (a partire dal 2022) |
Immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. | Esenzione
(a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate) |
Immobili di pensionati residenti all’estero in regime di convenzione internazionale. | Riduzione al 37,5% |
Immobili colpiti da sisma del 2012 nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. | Esenzione prorogata |
Fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia. | Esenzione prorogata |
Vengono fatte salve le altre casistiche già previste al 2021.
Fonti:
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http://1. https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Istruzioni_IMU_IMPi_2022.pdf
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http://2. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:209
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http://3. https://www.ilsole24ore.com/art/novita-l-esonero-imu-va-applicato-dimora-abituale-AEaOq6KC
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http://4. https://www.amministrazionicomunali.it/imu/novita-imu-2022.php