Menu

 



DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

La definizione agevolata delle liti pendenti fa parte della più ampia “tregua fiscale” prevista dalla Legge di bilancio 2023. È data la possibilità di chiudere i contenziosi aperti con l’Agenzia delle Entrate, usufruendo della riduzione degli importi oggetto della lite.

Dal 15 marzo scorso è attivo il canale ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dedicato all’invio telematico della domanda di definizione agevolata.

Con il DL 34 del 2023 sono stati prorogati tutti i termini previsti inizialmente dalla legge di bilancio: pertanto, per i soggetti rientranti nei requisiti, sarà possibile, chiudere le controversie tributarie aperte, nelle modalità e nelle tempistiche di seguito riassunte.

 

Requisiti

A poter usufruire della disciplina in oggetto, sono tutti coloro che risultano parte di una controversia aperta con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Al momento della presentazione della domanda, la controversia tributaria deve risultare pendente, in qualsiasi grado di giudizio, anche in cassazione o rinvio; è necessario che il processo non sia stato concluso con alcuna pronuncia definitiva.

Il provvedimento del primo febbraio pubblicato dall’Agenzia, definisce l’ambito di applicazione della norma, specificando che sono considerate “pendenti” le controversie il cui atto iniziale, relativo al primo grado di giudizio, sia stato notificato entro il primo gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Sono escluse dalla disciplina, le controversie aventi ad oggetto dazi doganali, IVA riscossa all’importazione e somme richieste a titolo di rimborso degli aiuti di Stato.

 

Riduzione di imposte e sanzioni

Le imposte potranno essere versate in misura ridotta applicando le percentuali riportate di seguito, a seconda dello stato della lite al primo gennaio 2023:

  • pendenza in primo grado → il beneficio riguarda solo interessi e sanzioni che non saranno dovuti;
  • pendenza in primo grado con avvenuta costituzione in giudizio → per porre fine alla controversia sarà necessario versare il 90% del valore della lite;
  • pendenza in secondo grado con soccombenza dell’agenzia in primo grado → l’importo dovuto sarà pari al 40% del valore della controversia;
  • soccombenza dell’Agenzia in secondo grado → 15% del valore della controversia;
  • pendenza in Cassazione con soccombenza dell’Agenzia sia in primo che in secondo grado → 5% del valore della controversia.

Nel caso di liti aventi ad oggetto soltanto sanzioni non collegate ai tributi, la definizione agevolata comporterà la riduzione della pretesa. L’importo dovuto sarà pari:

  • al 15% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima pronuncia giurisprudenziale;
  • al 40% negli altri casi.

Infine, per i contenziosi aventi ad oggetto unicamente le sanzioni collegate ai tributi, esse potranno chiudersi senza alcun pagamento, a condizione che il tributo collegato sia stato già definito o saldato.

È prevista una sospensione di 11 mesi dei termini per le impugnazioni che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

Un’ulteriore agevolazione riguarda la possibilità di rateizzazione per le liti di importo superiore a 1.000 euro: l’importo dovuto potrà essere versato in massimo 20 rate trimestrali di egual importo, a partire dal 30 settembre 2023.

Nel momento in cui il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata, facendo apposita richiesta al giudice, il procedimento viene sospeso fino al 10 ottobre 2023: entro la stessa data, egli dovrà provvedere al deposito della domanda di definizione e, contestualmente, al pagamento dell’importo dovuto o della prima rata.

 

Domanda di definizione agevolata

La richiesta deve essere presentata tramite apposita domanda entro il 30 Settembre 2023, contestualmente sarà necessario effettuare il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Lo scorso 15 Marzo è stato attivato il canale web dedicato alle domande di definizione agevolata sul sito dell’Agenzia delle Entrate; si chiude così la possibilità di inoltrare la richiesta tramite pec, modalità provvisoria prevista in via transitoria.

Il termine per la presentazione della richiesta è attualmente fissato al 30 settembre 2023.

Con la presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo si estinguerà e le spese potranno essere compensate, a condizione che l’Agenzia non rifiuti la richiesta avanzata. All’Agenzia delle Entrate (o delle Dogane e Monopoli), è data la possibilità di rigettare la richiesta, fino al 30 settembre 2024; tale diniego sarà impugnabile entro 60 giorni.

 

Fonti:
  • Legge 197/2022, Articolo 1 commi dal 186 al 202; DL 34/2023
  • Provvedimento AdE n. 30297 del 1° febbraio 2023
  • Circolare AdE 6/E del 20 marzo 2023
  • Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti - istruzioni AdE
  • Cissello A. “Definizione delle liti pendenti” aggiornato al 24 Marzo 2023; Circolare “Definizione delle pendenze tributarie ex l. 197\2022 - Novità del Dl 30.03.23 n. 34” - www.eutekne.it