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WHISTLEBLOWING: LE NOVITA’ DEL 2023

Con l’introduzione del decreto 24/2023 si affacciano a breve nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro privati per il rispetto della nuova normativa in tema di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro.

Il whistleblowing è la rilevazione spontanea da parte di un individuo (spesso un dipendente) di attività illegali, immorali, illecite o fraudolente commesse all’interno di un ente pubblico o privato, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

 

Diamo una definizione

Whistleblowing sta per segnalazione anonima (dall’inglese letteralmente soffiata), ed è una terminologia che è stata adottata per definire le segnalazioni dei dipendenti su eventuali illeciti commessi nel posto di lavoro. Nasce nel settore pubblico e la normativa specifica intende garantire protezione ovvero impedire le ritorsioni possibili da parte dei colleghi o superiori coinvolti.

L’ANAC aveva emanato il “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro” e aveva reso disponibile una piattaforma telematica per le segnalazioni anonime riservata agli enti pubblici e alle imprese fornitrici.

Il nuovo D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, entrato in vigore il 30 marzo scorso per recepire la Direttiva comunitaria n. 2019/1937, oltre a fornire le indicazioni per la protezione dei lavoratori ha obbligato gli Stati ad emanare specifiche norme nazionali, se non già presenti.

Il decreto prevede anche in questo caso l’emanazione di Linee guida da parte dell’ANAC che potranno chiarire l’applicazione pratica, all’articolo 1 quali sono gli illeciti rilevanti:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

E’ anche specificato che le disposizioni del decreto non si applicano:

  • alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali
  • alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

Inoltre resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di:

  1. informazioni classificate;
  2. segreto professionale forense e medico;
  3. segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

 

Soggetti obbligati e scadenze

I soggetti obbligati sono:

  • Soggetti del settore pubblico:
    • Amministrazioni pubbliche
    • Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
    • Enti pubblici economici
    • Organismi di diritto pubblico
    • Concessionari di pubblico servizio
    • Società a controllo pubblico
    • Società in house (anche se quotate)
  • Soggetti del settore privato:
    • che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato
    • che rientrano nell’ambito di applicazioni degli atti dell’UE in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati.
    • che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e hanno adottato un modello organizzativo, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati e dal settore di appartenenza.

Il decreto Whistleblowing ha effetto dal:

  • 15 luglio 2023, per tutti i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato con ≥ 250 dipendenti
  • 17 dicembre 2023, per i soggetti del settore privato con ≥ 50 dipendenti fino a 249

 

Cosa devono fare i datori di lavoro

I datori di lavoro interessati sia pubblici che privati debbono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all’azienda, garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore e dei documenti prodotti.

La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti, ma con rapporto di collaborazione o consulenza.

I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, digitali o con conversazioni dirette con il segnalante. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a:

  1. una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato oppure
  2. a un soggetto esterno,

Questi soggetti devono:

  • rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • mantenere interlocuzioni con la persona segnalante, con la possibilità di richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute con riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Devono essere messe a disposizione di tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne (nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito). Le suddette informazioni vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché rese accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro vi intrattengono un rapporto giuridico, e rese eventualmente pubbliche nel sito internet aziendale.

 

I divieti e le sanzioni

Il decreto Whistleblowing precisa all’art. 17 che sono vietati i casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità. Costituiscono ritorsioni:

  • licenziamento;
  • sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
  • mancate promozioni o le retrocessioni di grado; cambiamento di mansioni;
  • trasferimento;
  • modifiche nell’orario di lavoro;
  • molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
  • mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.

Le sanzioni sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi tra i 10.000 ed i 50.000 euro.