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SOGLIA DI ESENZIONE PIU’ ALTA PER I FRINGE BENEFIT AI LAVORATORI DIPENDENTI

Tra le misure principali del “Decreto Lavoro” 2023 spicca l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit, previsti per i lavoratori dipendenti con figli a carico, fino a 3.000 euro. Tale misura, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51 del TUIR, è da considerarsi relativa solo all’anno 2023.

 

Il vantaggio dei fringe benefit

Nell’ambito del Welfare Aziendale, ricoprono un’importante misura di sostegno i fringe benefit. Si tratta di compensi in natura erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti sottoforma di beni e servizi che, essendo parte della retribuzione, concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. L’articolo 51 del TUIR, però, prevede che i fringe benefit non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente nel limite del valore di 258,23€, limite che il Decreto Lavoro 2023 ha alzato a 3.000€ anche se solo per specifici casi.

È importante evidenziare come i fringe benefit non comportino situazioni di vantaggio solo per il lavoratore dipendente, ma anche per il datore di lavoro che potrà dedurre fiscalmente dal reddito d’impresa l’intero costo sostenuto ai sensi dell’art. 95 del TUIR. Inoltre, per il datore di lavoro, si tratta di un investimento nel capitale umano che comporta agevolazioni fiscali, ma anche l’instaurarsi di un ambiente di lavoro sano in cui i lavoratori possano essere motivati e soddisfatti, con il conseguente aumento della loro produttività.

 

Le novità del Decreto legge 48/2023

La deroga è prevista solo per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che soddisfino le condizioni previste dall’articolo 12 del TUIR, ovvero:

  • non superino i 24 anni di età e abbiano percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000€;
  • superino i 24 anni di età e abbiano percepito nell’anno un reddito complessivo non superiore a 2.840,51€.

Nel caso in cui non si dovesse rientrare in nessuna delle due categorie, il limite all’esenzione resterebbe quello di 258,23€.

Inoltre, il Decreto Lavoro 2023 ha voluto ampliare questa misura includendo nella franchigia di esenzione di 3000€, anche le somme in denaro erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche per il servizio idrico, elettrico e del gas naturale.

 

Quali sono i servizi di cui può disporre il lavoratore

  • i beni ceduti e i servizi prestati, anche se ottenuti da terzi (ad esempio tramite buoni acquisto), compresi quelli offerti al coniuge del dipendente o a suoi familiari;
  • le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori dati in uso promiscuo; i mutui, i finanziamenti e i prestiti a tassi agevolati concessi dal datore di lavoro o da terzi, quali gli istituti di credito e le società finanziarie, i fabbricati concessi in uso, in comodato o in locazione a condizioni agevolate;

non deve, invece, essere incluso nel conteggio del plafond di esenzione dei benefit, il valore dei buoni pasto;

  • rientrano nella soglia di non imponibilità anche le somme erogate o rimborsate per pagare le utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • mutui e finanziamenti come fringe benefit ai dipendenti.  Il datore di lavoro può: concedere ai propri dipendenti un mutuo o prestiti a tassi agevolati o a tasso zero; permettere ai dipendenti la scelta di un istituto di credito di fiducia e versare un contributo per ridurre o azzerare gli interessi dovuti sul finanziamento. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente del dipendente dal quale la banca preleva le rate del mutuo.

 

Come accedere al beneficio

Per poter usufruire del beneficio, è necessario che:

  • il datore di lavoro provveda ad attuare la norma informando preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti in azienda; se non presenti può agire tramite regolamento statuizione del regolamento aziendale;
  • il lavoratore dipendente, interessato e che rientri nelle condizioni esposte in precedenza, dichiari al datore di lavoro il suo diritto ad usufruire del beneficio fornendo, inoltre, il codice fiscale dei propri figli.

In conclusione, quindi, limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 3.000€, il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico secondo le condizioni previste dall’articolo 12 del TUIR.

Si precisa che in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni esposte nell’articolo 12 del TUIR, resta ferma la soglia di esenzione a 258,23€ nel rispetto dell’articolo 51 del TUIR.

Infine si evidenzia che, in entrambi i casi, il superamento delle rispettive soglie comporta la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.

 

Fonti:
  • Welfare Pellegrini- articolo di Riccardo Ritteri
  • it – Blog sul Welfare Aziendale 
  • Gazzetta Ufficiale: Decreto Legge n.48 del 4 maggio 2023 
  • Giuda Eutekne