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NUOVI CONTRATTI SPORTIVI

Con l’entrata in vigore della riforma dello sport, d.lgs. 36/21, sono state introdotte importanti novità in tema di lavoro sportivo, sotto il profilo fiscale, civilistico e previdenziale.

Infatti, dallo scorso 1° Luglio sono previste due tipologie di figure: il volontario e il lavoratore. Quest’ultimo potrà svolgere la sua prestazione lavorativa attraverso la modalità che ritiene più idonea e sarà, di conseguenza, sottoposto a norme specifiche.

Entrando in vigore a metà anno, la riforma dello sport solleva alcuni problemi di tipo pratico che riguardano il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi, ante e post riforma.

 

Lavoratori sportivi vs volontari

Attualmente, il lavoratore sportivo è colui che svolge un’attività sportiva, a livello professionale o dilettantistico, a fronte di un corrispettivo; sono escluse le prestazioni amatoriali, nonché volontarie.

In particolare, il lavoratore potrà ricoprire il ruolo di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico o sportivo, preparatore atletico o direttore di gara; la caratteristica rilevante è che l’attività venga svolta sotto compenso, a titolo oneroso.

Non sono considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo.

Inoltre, viene considerato “lavoratore sportivo” un soggetto tesserato che svolge una mansione strettamente correlata all’attività sportiva, tra quelle previste dai regolamenti degli enti affiliati.

Sono esclusi dalla definizione di “lavoratore sportivo” coloro che rivestono incarichi amministrativi e/o gestionali, oppure svolgono mansioni collaterali come servizi di pulizia, giardinaggio, manutenzione, salvo specifiche delibere federali.

L’amatore, invece, è definito come colui che investe tempo e competenze nelle attività della SSD o ASD, in modo personale, gratuito e spontaneo. I volontari potranno essere rimborsati per le spese e le trasferte, saranno esenti dalla base imponibile purché tali costi siano documentati.

 

Rapporti di lavoro

Il lavoratore sportivo potrà svolgere la sua attività in forma subordinata o autonoma, compresa la collaborazione coordinata e continuativa e la prestazione occasionale.

Il lavoro sportivo subordinato è regolamentato dall’articolo 26 del d.lgs. 36/21, e rappresenta una disciplina speciale: il contratto può essere a tempo indeterminato oppure con un termine non superiore a 5 anni; è ammessa la successione di contratti tra gli stessi soggetti ed è data la possibilità di cessione dello stesso, prima del termine, da un’associazione sportiva ad un’altra.

Nei settori professionistici, il rapporto di lavoro si presume subordinato a meno che ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  • attività svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • assenza di contratto vincolante per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  • prestazione non superiore alle otto ore settimanali oppure ai cinque giorni ogni mese ovvero ai trenta giorni ogni anno.

Il lavoro autonomo, invece, può essere svolto in forma di collaborazione coordinata e continuativa, oppure come rapporto tra soggetti titolari di partita IVA.

Nell’ambito del dilettantismo, la riforma dello sport prevede che una prestazione svolta per non più di 24 ore settimanali, caratterizzata da un coordinamento tecnico-sportivo secondo le previsioni dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali, si presuma oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.

 

Imposte e previdenza

A livello fiscale, i redditi conseguiti dai lavoratori sportivi, a prescindere dalla tipologia di contratto posto in essere, usufruiscono dell’esenzione dalla base imponibile IRPEF fino a 15.000 euro annui; superata tale soglia, verrà sottoposta a tassazione soltanto la parte eccedente.

Dal punto di vista previdenziale, i lavoratori subordinati sportivi sono iscritti al Fondo Pensione a loro dedicato, gestito dall’INPS. Coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o con contratto di co.co.co. dovranno iscriversi alla gestione separata dell’INPS, che potrà avvenire anche d’ufficio.

I lavoratori sportivi, in generale, godono di un’esenzione INPS nel limite di 5.000 euro; superata tale soglia verrà applicata un’aliquota del 25%, con la possibilità di ridurre la base imponibile del 50% fino al 31 dicembre 2027; l’aliquota è ridotta al 24%, se il soggetto è assicurato presso altre forme obbligatorie. All’aliquota ordinaria INPS del 25% si aggiungono i contributi integrativi, pari all’1,23% per i lavoratori autonomi, e al 2,03% per i collaboratori coordinati e continuativi.

In conclusione, per il 2023, si dovranno considerare due periodi:

– primo semestre 2023 → dovrà essere seguita la disciplina previgente: i compensi sportivi sono esenti da imposte e da INPS, fino a 10.000 euro ex articolo 69 comma 2 del TUIR, superata la soglia si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 23%;

– secondo semestre 2023 → esenzione fino a 15.000 euro, da calcolare cumulativamente dal 1° gennaio 2023, l’eccedenza conseguita dal 1° luglio 2023 concorre a formare il reddito del lavoratore; l’aliquota INPS è pari al 25% superati i 5.000 euro di compensi, da calcolare dal 1° luglio 2023.

 

Fonti:
  • http://www.asso360.it Massimiliano Trobiani – Giugno 2023 - “Il Co.Co. Co. sportivo. Come funziona nel periodo di transizione?”
  • http://www.commercialistatelematico.com Danilo Sciuto – Giugno 2023 – “Dal 1 luglio 2023 in vigore i nuovi contratti di lavoro sportivo”
  • http://www.eutekne.it Furfaro L., Mamone L. - Marzo 2023 - “Lavoro nello sport”
  • http://www.ipsoa.it Baghin S. – Luglio 2023 – “Riforma dello sport: le novità del decreto correttivo bis per la gestione dei rapporti di lavoro”