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RIFORMA DELLO SPORT – ADEGUAMENTO STATUTARIO

La riforma dello sport, D.lgs. 36/2021, ha introdotto molte novità in materia di attività sportiva dilettantistica, con l’obbligo per ciascun ente di integrare internamente tali previsioni.

Nel concreto, le modifiche devono partire dallo statuto, documento fondamentale che regola tutti gli aspetti della gestione dell’ente stesso.

Il secondo decreto correttivo alla riforma, pubblicato a settembre 2023, introduce una proroga al termine fissato per l’adeguamento degli statuti delle società e associazioni sportive. La scadenza è attualmente fissata al 31/12/2023 e permette a tutti i soggetti interessati, di apportare le modifiche necessarie per rendere la propria attività conforme alla legge.

 

Riforma dello Sport – Nuovo statuto

La riforma dello sport prevede una serie di disposizioni che regolano la stesura dei nuovi statuti. In particolare, una prima importante modifica riguarda l’oggetto sociale: in esso deve essere indicato uno specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Pertanto, deve essere esplicitato che l’attività sportiva è svolta in modo stabile e principale e, d’altro lato, vengono previste attività collaterali, quali la formazione e la didattica, che possono essere affiancate allo svolgimento dell’attività sportiva.

A tal proposito, la riforma dello sport prevede una deroga per gli Enti del Terzo Settore, i quali potranno svolgere diverse attività principali, oltre a quella di gestione e organizzazione sportiva.

Inoltre, l’articolo 9 del Dlgs 36/2021 consente agli enti sportivi dilettantistici di conseguire ricavi destinati all’auto-finanziamento, attraverso lo svolgimento di attività strumentali e secondarie, purché esse siano esplicitate e regolate nello statuto, e attuate nei limiti previsti da specifici DPCM. Sono esclusi da tali limitazioni i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, gestione di impianti e strutture sportive, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti.

Un’ulteriore novità è introdotta dall’articolo 8: al generale principio di assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili, che deve essere esplicitato nello statuto degli enti sportivi, si inserisce una deroga parziale per le SSD e le cooperative sportive dilettantistiche. Queste ultime potranno destinare gli utili di gestione, in misura inferiore al 50%, all’aumento gratuito di capitale o, in alternativa, alla distribuzione di dividendi ai soci nelle modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo.

Infine, è stata modificata la clausola di incompatibilità degli amministratori, ai quali è posto il divieto di ricoprine qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

 

Decreto correttivo bis

Il secondo decreto correttivo del 4 settembre 2023, apporta alcune modifiche alla normativa. L’articolo 7 viene arricchito con la previsione del comma 1-quater, secondo cui, il mancato rispetto degli obblighi di adeguamento statutario per due esercizi consecutivi, comporta la cancellazione dal Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche; per i soggetti non iscritti, il mancato adeguamento dello statuto comporta l’impossibilità di presentare richiesta di iscrizione.

Il correttivo bis ha introdotto anche il comma 1-ter all’articolo 9, prevedendo la cancellazione dal RASD anche nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste per lo svolgimento di attività secondarie e strumentali, analizzate nel paragrafo precedente.

Infine, le modifiche statutarie effettuate entro il 31 dicembre 2023, finalizzate all’adeguamento dello statuto alla riforma dello sport, sono esentate dal versamento dell’imposta di registro e dall’imposta di bollo.