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OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI

A partire dal 1° gennaio 2024 termina il “regime transitorio” per la fattura cartacea dei soggetti che rientrano nel regime forfettario: tutti i contribuenti saranno tenuti ad emettere le fatture in formato elettronico come previsto dal Decreto Legge n. 36/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022.

 

Obbligo di fatturazione elettronica

Il Decreto Legge n.36/2022 prevede che dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario. Terminerà, quindi, il periodo di “regime transitorio” il quale prevedeva, dal 1° luglio 2022, la fatturazione elettronica obbligatoria esclusivamente per i forfettari che nell’anno precedente avessero percepito ricavi o compensi superiori a 25.000€.

Il Decreto cancella, a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli esoneri in materia di obblighi di fatturazione elettronica. Da tale data, pertanto, anche i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare inferiore a euro 25.000 e che, come tali, possono continuare ad emettere fattura analogica cartacea fino al 31 dicembre 2023, saranno obbligati ad emettere fattura in formato elettronico.

L’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, viene abolito per:

  1. I soggetti che rientrano nel “Regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  2. I soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  3. I soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000€.

Inoltre, a chiarire l’applicazione del regime transitorio è stata l’Agenzia delle Entrate che, con la Faq 150 del 22 dicembre 2022, ha ribadito:

  • dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica in vigore per i forfettari che nell’anno 2021 hanno conseguito compensi e ricavi superiori a 25.000 €;
  • e dal 1° gennaio 2024 riguarderà tutti gli altri soggetti forfettari indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti.

 

Termini di emissione delle fatture elettroniche e sanzioni

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari si applicano i termini generali di emissione della fattura elettronica in vigore anche per tutti gli altri contribuenti, ovvero:

  • fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
  • fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In caso di invio tardivo della fattura, sono previste le seguenti sanzioni, stabilite dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997:

  • tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili
  • da 250 a 2.000€ se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Inoltre i contribuenti forfettari, potranno scegliere di emettere la fattura elettronica tramite il servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate con accesso all’area riservata, o usufruendo di un servizio messo a disposizione da un operatore di mercato; serve avere un software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML ed inviarla al Sistema di Interscambio.

 

Prestazioni sanitarie e fatturazione elettronica

Vi sono specifiche disposizioni che si applicano nel caso delle prestazioni sanitarie rese direttamente al paziente, per le quali vige il divieto di emissione di fattura elettronica, indipendentemente dal regime contabile adottato dal contribuente, a mente di quanto previsto dall’articolo 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

Con tale decreto era stato disposto, inizialmente per un solo anno, il divieto di fatturazione elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie, rese alla persona fisica, anche solo potenzialmente oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Il divieto è stato poi prorogato di anno in anno, con una serie di interventi normativi.

L’ultima disposizione in merito a cui fare riferimento è il Decreto Milleproroghe n. 198/2022, convertito in legge 14 del 24 febbraio 2023, in vigore dal 30 dicembre 2022, che ha disposto il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese direttamente alla persona fino al 31 dicembre 2023.

La norma prevede un vero e proprio divieto, e non un esonero, il quale trova il suo fondamento nell’esigenza di tutelare la privacy del paziente, esigenza riconosciuta come prioritaria rispetto a quelle di carattere fiscale.

Bisogna ricordare, inoltre, che il divieto di emissione di  fattura elettronica è esteso anche a carico dei soggetti che non rientrano nell’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), e che vale anche nel caso di prestazioni “miste” (Circolare AdE 14/E del 17 giugno 2019).

Fino al 31 dicembre 2023 (D.L. 198/2022 art. 3 comma 2) vige il divieto di emissione di fattura in formato elettronico per le prestazioni sanitarie rese alla persona fisica, ma nulla vieta che possa essere estesa una nuova proroga del divieto anche al 2024.