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INDENNITA’ STRAORDINARIA DI CONTINUITA’ REDDITUALE E OPERATIVA – ISCRO

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto numerose novità in materia di lavoro e previdenza. Tra queste vi è la decisione di prorogare per il 2024 l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), un ammortizzatore sociale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali della Gestione separata INPS, istituito in via sperimentale con la Legge di Bilancio 2021.

 

Definizione

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) rappresenta un ammortizzatore sociale che è stato sperimentato per il triennio 2021 – 2023 a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS (art. 1 co. 386-400 della L. 178/2020). La misura è esclusa per i professionisti che versano la contribuzione alle Casse professionali.

 

Requisiti ISCRO

L’indennità è riconosciuta ai liberi professionisti che:

  • non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non sono beneficiari di assegno di inclusione;
  • hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda;
  • hanno dichiarato, nell’anno precedente la presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 €, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
  • sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • sono titolari di Partita Iva attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Relativamente ai primi due requisiti, questi devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità e la cessazione della Partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata interruzione dell’indennità, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

La normativa ha previsto anche un obbligo formativo collegato alla percezione dell’ISCRO. Con decreto ministeriale sono stati individuati i criteri per la definizione e la gestione dei percorsi formativi obbligatori, che devono rispondere ai seguenti criteri:

  • Mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario per adeguarsi ai mutamenti del mercato di riferimento;
  • Incremento del livello di conoscenze, abilità e competenze spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno individuale.

Su queste basi le regioni e le province autonome sono chiamate a definire nell’ambito della propria offerta formativa, i percorsi di aggiornamento professionale anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti specifici per la validità dei percorsi.

 

Importo e durata dell’indennità

L’indennità sarà erogata per 6 mesi e sarà pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti quello di presentazione della domanda e non comporta accredito di contribuzione figurativa. La somma corrisposta non potrà superare gli 800€ mensili ed essere inferiore a 250€ mensili, annualmente rivalutati secondo l’indice Istat (per il 2023 i limiti sono stati di 881,23€ e 275,38€).

Rispetto agli anni precedenti la somma corrisposta inizierà ad essere rilevante fiscalmente.

La domanda di accesso all’ISCRO deve presentata all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.

 

Fonti:
  • Sito INPS
  • Giuda Eutekne
  • Legge di Bilancio 2024
  • Gazzetta Ufficiale