Menu

 



NUOVA PROROGA PER L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Ulteriore rinvio del termine per l’adeguamento degli statuti sociali degli enti del Terzo Settore disposto dal decreto legge “Semplificazioni” (dl n. 77 del 31 maggio 2021). Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e Onlus iscritte nei rispettivi registri potranno adeguare gli statuti alle regole del Codice del Terzo Settore, con le maggioranze semplificate previste per l’assemblea ordinaria, entro il 31 maggio 2022. In ogni caso, potranno beneficiare di tale iter semplificato gli adeguamenti alle sole disposizioni inderogabili previste dal Codice stesso.

 

Riforma del Terzo Settore: adeguamento degli statuti e iscrizione nel RUNTS

In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 dell’art. 66 decreto legge “Semplificazioni”, ha previsto l’ennesima proroga al 31 maggio 2022 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di:
– adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;
– introdurre clausole volte a escludere l’applicazione di disposizione derogabili tramite specifiche clausole statuarie.

Quindi, entro tale data, ODV (Organizzazioni di Volontariato), e APS (Associazioni di Promozione Sociale), iscritte nei rispettivi registri, dovranno verificare l’adeguatezza del proprio statuto ed apportare le relative modifiche al fine di renderlo conforme alla disciplina del Codice.

Il Codice del Terzo settore prevede, fra l’altro, l’obbligo di modificare lo statuto inserendovi l’indicazione di ente del Terzo settore e l’acronimo ETS, ossia la variazione nei casi previsti dalla legge, della ragione sociale dell’ente. Trattandosi di una disposizione inderogabile può essere utilizzata la modalità semplificata.

Altro importante appuntamento nell’ambito della riforma degli Enti del terzo settore, è rappresentato dalla migrazione a partire dal 23 novembre 2021 al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dei dati delle ODV e APS già iscritte negli attuali registri regionali e provinciali, attraverso una procedura automatica. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli enti iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge. Gli enti non ancora iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS. Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus.

 

Onlus

Per le Onlus iscritte all’anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle Entrate le tempistiche non sono ancora definite. La relativa disciplina potrà essere definitivamente abrogata solo nel momento in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice: ovvero a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sarà operativo il RUNTS e a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale del Terzo settore. Nel periodo transitorio, e fino al termine appena menzionato, un ente iscritto all’anagrafe Onlus potrà continuare ad applicare le disposizioni fiscali contenute nel D. Lgs. n. 460 del 1997.
È importante precisare che, in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, l’ente è obbligato a devolvere il proprio patrimonio, nei limiti dell’incremento patrimoniale verificatosi dal momento di iscrizione all’anagrafe unica.

 

Sezioni del RUNTS

A livello operativo il RUNTS sarà strutturato in sette differenti sezioni. Le prime sei corrispondono alle differenti tipologie in cui gli Ets potranno inquadrarsi: Odv, Aps, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso. L’ultima sezione è dedicata ad «altri enti del Terzo settore» in cui potranno iscriversi gli enti non in possesso dei requisiti per iscriversi nelle altre sezioni, come Ets ma non riconducibili alle tipologie già individuate.

In termini di agevolazioni fiscali, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per la registrazione dello statuto ai fini dell’adeguamento al CTS per:

  • APS iscritte al relativo registro (ex L. 383/00);
  • ODV iscritta al relativo registro (ex L. 266/91);
  • ONLUS iscritta all’anagrafe unica dell’Agenzia delle Entrate,

Nuove iscrizioni

Per le altre realtà non profit non in possesso della qualifica di Odv, Aps o Onlus il provvedimento del Ministero del Lavoro fissa come data per l’avvio delle procedure di iscrizione al RUNTS il 24 novembre. Da questo momento sarà possibile richiedere l’iscrizione nella sezione più confacente alle proprie esigenze prestando attenzione ad aver apportato le modifiche necessarie per rendere lo statuto conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

 

Conclusioni

Alla luce dei recenti avvenimenti si consiglia a tutte le ODV, APS, e nel prossimo futuro anche alle Onlus, che vorranno continuare a godere delle agevolazioni previste dalle precedenti normative di settore di provvedere ad adeguare i loro statuti con le disposizioni previste dalla normativa del Codice del Terzo Settore nei termini indicati dalla legge.