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REVISORE LEGALE: COME ACCEDERE A TALE PROFESSIONE

Il Revisore legale è un professionista esperto in materia di contabilità, bilancio e controlli interni in riferimento alle scritture contabili di società di capitali come S.p.A. e S.r.l., ma anche di enti pubblici e no profit. Egli ha la funzione di verificare, con assoluta indipendenza dagli organi di gestione dell’impresa, la situazione patrimoniale ed economica aziendale, accertando che il bilancio sia veritiero e corretto. Tale ruolo ispettivo riveste, quindi, nello scenario normativo ed economico attuale un ruolo di estrema importanza nella governance aziendale e contribuisce ad una sempre maggiore trasparenza amministrativa e contabile delle imprese.

Ma come si accede alla professione di Revisore Legale?

Il tirocinio

Parallelamente allo svolgimento della pratica per l’abilitazione professionale da dottore commercialista o da esperto contabile può essere svolto il tirocinio da revisore legale della durata di tre anni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel relativo registro, e può essere svolto sia presso un revisore legale che presso una società di revisione legale, purché in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti. Il tirocinante ha l’obbligo di collaborare allo svolgimento degli incarichi di revisione legale affidati al revisore legale o alla società di revisione legale presso cui la formazione pratica viene svolta. I revisori legali devono assicurare, verificare e certificare l’effettiva valenza formativa. Il tirocinio può essere svolto, interamente o parzialmente, anche presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione Europea. In ogni caso, il tirocinio deve essere assolto con assiduità, diligenza e riservatezza.

Per iscriversi al Registro del tirocinio è necessario essere in possesso:

  • dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
  • di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145.

Gli adempimenti

La richiesta di iscrizione al registro del tirocinio deve essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo on-line TR-01 previo pagamento del relativo contributo. Per convalidare l’iscrizione, il modulo compilato online, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Piazza Dalmazia, 1
00198 ROMA

La domanda di iscrizione deve essere completa di tutti gli allegati, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali. L’iscrizione nel registro del tirocinio è disposta con decreto dell’Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, all’interessato sono comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Al momento della richiesta di iscrizione, l’aspirante tirocinante è tenuto, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria. Il versamento deve avvenire mediante:

  • bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel registro del tirocinio”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al registro del tirocinio deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del bonifico effettuato;
  • pagamento on-line tramite il nodo dei pagamenti PagoPA (carte di credito), accessibile direttamente durante la compilazione del modulo di iscrizione.
    Alla richiesta devono essere allegati:
    • la dichiarazione di assenso del soggetto presso il quale si intende svolgere il tirocinio (fornita dal sistema al termine della compilazione del modulo TR-01);
    • copia del documento di identità del richiedente;
    • copia del documento di identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione legale, presso il quale si intende svolgere il tirocinio.

Entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, nella quale deve specificare, in modo analitico, gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale, escludendo attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali. Ai fini di una corretta indicazione di tutte le informazioni che sono essenziali per una piena comprensione dell’attività di revisione legale cui il tirocinante ha in concreto assistito o partecipato, si può prendere visione delle linee guida per lo svolgimento del tirocinio. La relazione è oggetto di conferma, tramite dichiarazione sottoscritta, dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della società presso i quali è stato svolto il tirocinio. La relazione annuale deve essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito Modulo di relazione annuale TR-04. Il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, completo di tutti gli allegati, al seguente indirizzo:

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Piazza Dalmazia, 1
00198 ROMA

La relazione annuale deve contenere, in allegato, una copia di un documento di identità del richiedente, una copia di un documento di identità del revisore legale o di un soggetto munito della legale rappresentanza della società di revisione legale e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.

L’esame

Coloro che hanno già superato l’esame di Stato per l’abilitazione alle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto contabile e coloro che intendono abilitarsi a dette professioni sono esonerati dalle prove scritte previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del “Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale” adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 19 gennaio 2016 n. 63.

L’esonero riguarda quindi innanzitutto la prova scritta sulle seguenti materie economiche (nonché la parte della prova orale riguardante le medesime materie):

  • contabilità generale;
  • contabilità analitica e di gestione;
  • disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
  • principi contabili nazionali e internazionali;
  • analisi finanziaria;
  • informatica e sistemi operativi;
  • economia politica, aziendale e finanziaria;
  • principi fondamentali di gestione finanziaria;
  • matematica e statistica.

L’esonero riguarda inoltre la prova scritta sulle seguenti materie giuridiche (nonché la parte della prova orale riguardante le medesime materie):

  • diritto civile e commerciale;
  • diritto societario;
  • diritto fallimentare;
  • diritto tributario;
  • diritto del lavoro e della previdenza sociale.

I soggetti che possono godere dell’esonero devono però sostenere le prova scritta e orale sulle materie previste dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del Regolamento. Trattasi delle seguenti materie tecnico-professionali e della revisione:

  • gestione del rischio e controllo interno;
  • principi di revisione nazionali e internazionali;
  • disciplina della revisione legale;
  • deontologia professionale ed indipendenza;
  • tecnica professionale della revisione.
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DIVENTARE DOTTORE COMMERCIALISTA, ECCO L’ITER DA SEGUIRE

La professione di dottore commercialista è divenuta nel tempo di fondamentale importanza anche alla luce della continua evoluzione della normativa fiscale e tributaria. Si tratta di una figura alla quale la legge riconosce competenza specifica in “economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”: tale professione richiede un notevole impegno e molta dedizione così come un aggiornamento costante, ma le soddisfazioni sono molteplici.
Di seguito una breve guida per fornire le prime indicazioni a chi vuole approcciarsi a questo mondo.

Il tirocinio: requisiti
L’esercizio della professione da dottore commercialista richiede lo svolgimento di un tirocinio professionale obbligatorio della durata ininterrotta di 18 mesi presso un professionista abilitato e iscritto all’albo da almeno cinque anni, che abbia assolto l’obbligo di formazione continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine. Il fine è quello di consentire al tirocinante di acquisire i fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.
Per effettuare il tirocinio è necessario iscriversi all’apposito registro dei tirocinanti, tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l’aggiornamento e vigila sull’effettivo svolgimento del tirocinio. Il requisito per l’iscrizione è il conseguimento di un diploma di laurea magistrale della classe LM-56 o LM-77 o di un diploma di laurea specialistica della classe 64S e 84S.

Adempimenti periodici e finali
Il praticante conserva un apposito libretto preventivamente numerato e vistato dal presidente dell’Ordine in cui sono annotati gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione ha contribuito e le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso di un semestre. Il libretto, con l’annotazione del professionista attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell’ordine ogni semestre entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto e alla conclusione del periodo di praticantato. In questo modo si ottiene il certificato di compiuto tirocinio, che lo stesso Consiglio rilascia entro trenta giorni dalla consegna del libretto, dopo aver espletato l’attività di vigilanza sull’intero periodo di praticantato, e che consente la cancellazione d’ufficio dal registro dei tirocinanti.

Rimborso spese
Il nuovo Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile pur sottolineando che il tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato, rappresentando solo un periodo di apprendimento professionale che per sua natura è gratuito, sancisce l’obbligo per il dominus di concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario sin dall’inizio del periodo di tirocinio, prevedendo la possibilità, già contemplata in passato, di riconoscere al tirocinante ulteriori somme a titolo di borsa di studio. In base all’articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR 917/1986 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. Quindi le somme corrisposte al tirocinante a titolo di borsa di studio, anche quelle forfettarie, sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale previsto per i redditi da lavoro dipendente e, se spettanti, saranno riconosciute al tirocinante le detrazioni per lavoro dipendente e/o carichi familiari. Il tirocinio professionale è, invece, escluso da prelievo contributivo, quindi non sarà necessario alcun adempimento Inps, e dall’obbligo Inail. Tuttavia è facoltà del tirocinante effettuare la pre-iscrizione alla Cassa di previdenza di competenza. A fine anno, o in caso di cessazione del rapporto, il dominus dovrà provvedere a effettuare il conguaglio fiscale e annualmente dovrà certificare le somme erogate attraverso la Certificazione Unica e presentare il Modello 770.

L’Esame di Stato
L’Esame di Stato prevede tre prove scritte e una orale, sebbene l’anno 2021 e quello precedente presentino l’eccezione della prova unica orale, dovuta al protrarsi dello stato di emergenza causato dal Covid-19. Mentre la terza prova scritta ha un taglio prettamente pratico e consiste, generalmente, nella redazione di un atto relativo al contenzioso tributario, le prime due vertono su materie specifiche della professione – una in ragioneria generale e applicata o revisione aziendale o tecnica industriale e commerciale o bancaria o finanza aziendale, l’altra in diritto privato o commerciale o fallimentare o tributario o del lavoro.
La prova orale ha invece l’obiettivo di accertare prevalentemente le conoscenze teorico-pratiche del candidato rispetto alle materie oggetto delle prove scritte e della deontologia professionale.

Obblighi formativi e adempimenti periodici
Gli abilitati iscritti all’Ordine sono tenuti per legge ad assolvere all’obbligo di Formazione Professionale Continua (FPC) che rappresenta uno strumento indispensabile per aggiornare, approfondire e specializzare le competenze professionali. La vigente regolamentazione prevede che i Dottori Commercialisti acquisiscano almeno 90 crediti verificabili nell’arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti verificabili per ciascun anno. Almeno 3 crediti formativi devono maturarsi annualmente nelle seguenti materie: ordinamento, deontologia, tariffe, organizzazione dello studio professionale. L’Ordine territoriale favorisce lo svolgimento gratuito della formazione erogando un’ampia offerta formativa che oltre a essere svolta in aula, può prevedere anche una modalità di svolgimento telematica (e-learning).

Praticante Dottore Commercialista – Stage per laureandə

Il candidato entrerà in contatto con i clienti e si formerà nelle attività di tenuta della contabilità, redazione bilanci e adempimenti fiscali. Nel corso della pratica il candidato parteciperà a corsi di formazione e specializzazione nelle diverse aree di attività in...

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Responsabile amministrativə

Il candidato avrà l'opportunità di entrare a far parte del Centro Studi Doria come Responsabile Amministrativo/a. Attraverso un periodo di formazione interna, la risorsa si specializzerà nella gestione amministrativa conto terzi acquisendo, tra le altre, competenze...

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Dottore Commercialista e/o Revisore Legale

CENTRO STUDI DORIA, nell’ottica di creare sinergie professionali e di ottimizzazione delle risorse, offre la possibilità di condivisione di spazi, programmi di contabilità e di aggiornamento. Condivisione servizi, tra i quali: segreteria, fatturazione,...

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